Rilevanza della questione incidentale - Giudizio a quo originato da un effettivo contenzioso e promosso su una disposizione da applicare per risolvere la controversia - Assenza di lis ficta - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione per omessa motivazione sulla rilevanza. Le controversie nelle quali si è innestato l'incidente di legittimità costituzionale hanno origine in un effettivo contenzioso tra operatori economici e Comuni e non in una lis ficta volta a proporre le sollevate questioni; né, peraltro, viene in rilievo un difetto di incidentalità, atteso che il relativo requisito è integrato quando - come nelle fattispecie considerate - la questione investe una disposizione avente forza di legge che il rimettente deve applicare come passaggio obbligato ai fini della risoluzione della controversia oggetto del processo principale. (Precedenti citati: sentenze n. 224 del 2020 e n. 188 del 2020).