Ordinanza 58/1988 (ECLI:IT:COST:1988:58)
Massima numero 10232
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 58/88. AVVOCATO E PROCURATORE - PROCURATORE LEGALE - ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO - CONDIZIONE - ULTERIORE ESAME ABILITANTE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - R.D.L. 27 NOVEMBRE 1933 N. 1578, ARTT. 1, 2, 4, 5, 6, 20 E 27. - COST., ARTT. 4 E 33.

Testo
La separazione delle professioni forensi deriva ed e` giustificata dalla diversa ampiezza dei compiti e delle funzioni attribuiti al procuratore legale e all'avvocato, nell'ambito di una scelta riservata alla discrezionalita` del legislatore, e la garanzia del diritto al lavoro non preclude a quest'ultimo di regolarne l'esercizio nell'interesse generale. (Manifesta infon- datezza - in riferimento agli artt. 4 e 33 Cost. - della que- stione di legittimita` costituzionale relativa agli artt. 1,2, 4, 5, 6, 20 e 27 del r.D.L. 27 novembre 1933 n. 1578 e succ. modif., nella parte in cui pongono limitazioni alle attribuzioni del procuratore legale e richiedono il superamento di un ulteriore esame per l'abilitazione all'esercizio dell'attivita` di avvoca- to). - v. S. n. 54/1966; 54/1977; n. 83/1974.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 33

Altri parametri e norme interposte