Ordinanza 60/1988 (ECLI:IT:COST:1988:60)
Massima numero 10234
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 60/88. LOCAZIONE - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE TRA LOCATORE E CONDUTTORE - SENTENZA - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL SUBCONDUTTORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 1595. - COST., ART. 24.
ORD. 60/88. LOCAZIONE - GIUDIZIO DI RISOLUZIONE TRA LOCATORE E CONDUTTORE - SENTENZA - EFFICACIA NEI CONFRONTI DEL SUBCONDUTTORE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ART. 1595. - COST., ART. 24.
Testo
Nel giudizio di risoluzione tra locatore e conduttore (art. 1595 cod.civ.), il subconduttore vanta esclusivamente un interesse volto ad evitare il pregiudizio che gli deriverebbe dalla risoluzione di un rapporto di cui non e` parte, ed il fatto che la sua partecipazione al giudizio non sia necessaria ma soltanto eventuale non contrasta con l'art. 24 Cost., anche in considera- zione della tutela in ogni caso garantitagli nei confronti del sublocatore (art. 1595 cit.) ed ulteriormente rafforzata dagli obblighi posti a carico di quest'ultimo dall'art. 5, L.n. 19 del 1963, per l'ipotesi di cessione del contratto o di sublocazione. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1595 cod.civ., nella parte in cui prevede che la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore abbia effetto anche contro il subcon- duttore, cui e` assimilabile il cessionario).
Nel giudizio di risoluzione tra locatore e conduttore (art. 1595 cod.civ.), il subconduttore vanta esclusivamente un interesse volto ad evitare il pregiudizio che gli deriverebbe dalla risoluzione di un rapporto di cui non e` parte, ed il fatto che la sua partecipazione al giudizio non sia necessaria ma soltanto eventuale non contrasta con l'art. 24 Cost., anche in considera- zione della tutela in ogni caso garantitagli nei confronti del sublocatore (art. 1595 cit.) ed ulteriormente rafforzata dagli obblighi posti a carico di quest'ultimo dall'art. 5, L.n. 19 del 1963, per l'ipotesi di cessione del contratto o di sublocazione. (Manifesta infondatezza - in riferimento all'art. 24 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 1595 cod.civ., nella parte in cui prevede che la sentenza pronunciata tra locatore e conduttore abbia effetto anche contro il subcon- duttore, cui e` assimilabile il cessionario).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 24
Altri parametri e norme interposte