Ordinanza 63/1988 (ECLI:IT:COST:1988:63)
Massima numero 10237
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 63/88. LOCAZIONE - IMMOBILI AD USO DI ALBERGO, PENSIONE O LOCANDA -RECESSO E DINIEGO DI RINNOVO PER NECESSITA' ABITATIVA DEL LOCATORE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, ARTT. 29, COMMA SECONDO E 73. - COST., ARTT. 3, 41 E 35.

Testo
Le limitazioni poste, per le locazioni alberghiere, alla facolta` del locatore di recedere e di denegare il rinnovo alla prima scadenza, corrispondono all'intento - riscontrabile gia` nel regime vincolistico previgente la L. n. 392 del 1978 - di tute- lare le attivita` ricettive, fondamentali nel settore turistico, assicurando una maggior durata minima dei relativi contratti; ne` rileva l'intervenuta caducazione (Corte cost., S. n. 4/1981) del regime di proroga del vincolo alberghiero, il quale non incide sulla durata del contratto ma esclusivamente sulla destinazione dell'immobile. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, 41 e 35 Cost. - della questione di legittimita` costitu- zionale relativa agli artt.29, comma secondo, e 73, L. 27 luglio 1978 n. 392, nella parte in cui, relativamente alle locazioni alberghiere, non consentono il recupero e il diniego di rinnovo per necessita` abitativa del locatore).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 35

Altri parametri e norme interposte