Ordinanza 64/1988 (ECLI:IT:COST:1988:64)
Massima numero 10238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 64/88. DIVISIONE EREDITARIA - COLLAZIONE DI DENARO E IMPUTAZIONE DI DEBITI ALLA QUOTA EREDITARIA - CRITERIO NOMINALISTICO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. CIV., ARTT.724, COMMA SECONDO, E 751. - COST., ART. 3.

Testo
L'applicazione del principio nominalistico alle ipotesi di colla- zione di denaro e di imputazione alla quota ereditaria dei debiti dell'erede verso il defunto o verso i coeredi, non comporta violazione del dettato costituzionale per difformita` di tratta- mento rispetto all'ipotesi di collazione per imputazione di beni nel loro equivalente. (Manifesta infondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimita` costituzionale - analoga a quella gia` dichiarata non fondata con Sent. n. 107/1981 - degli artt. 724, comma secondo, e 751 cod. civ., in quanto assumono come criterio di riferimento il principio nomi- nalistico, rapportato al momento dell'apertura della succes- sione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte