Sentenza 46/2021 (ECLI:IT:COST:2021:46)
Massima numero 43712
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  10/02/2021;  Decisione del  10/02/2021
Deposito del 23/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43710  43711  43713  43714  43715


Titolo
Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Proventi economici pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali nel cui territorio insistono gli impianti - Prevista conservazione dell'efficacia degli accordi precedenti all'entrata in vigore delle linee guida in materia, che escludono compensazioni meramente patrimoniali - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di azione, di libertà di iniziativa economica, dei principi di separazione dei poteri e del giusto processo, dei vincoli convenzionali del diritto di proprietà e del legittimo affidamento degli operatori economici, nonché di quelli comunitari e internazionali a favore del massimo impiego delle energie da fonti rinnovabili - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018 - sollevate dal Consiglio di Stato, con le ordinanze iscritte ai numeri 58 e 59 del r.o. 2020, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e agli obblighi internazionali sanciti artt. 6 CEDU, 1 Prot. add. CEDU e 2 del Protocollo di Kyoto. Nei due giudizi indicati la norma censurata - la quale, al fine di adeguare per il futuro gli accordi contenenti misure compensative di carattere meramente patrimoniale alle linee guida approvate con d.m. del 10 settembre 2010 ed entrate in vigore il successivo 3 ottobre, dispone per il passato la sanatoria generalizzata di accordi contrari alle stesse - è sopravvenuta nel corso del giudizio d'appello avverso pronunce del TAR favorevoli agli operatori resistenti. Pertanto l'onere motivazionale, quanto alla rilevanza della questione, era maggiore per il rimettente, il quale avrebbe dovuto argomentare in ordine alla ritenuta applicabilità, nel caso di specie, dello ius superveniens; al contrario, esso non ha motivato in ordine alla ritenuta sussistenza, in concreto, dei presupposti che avrebbero reso applicabile nel giudizio d'appello la norma censurata, non conosciuta, né tanto meno applicata, dal TAR.



Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 953

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 102

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 113

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

direttiva CE  27/09/2001  n. 77  art. 6  

decreto legislativo  29/12/2003  n. 387  art. 12  

Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 6  

Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali    n.   art. 1  

protocollo di Kyoto  11/12/1997  n.   art. 2