Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Proventi economici pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali nel cui territorio insistono gli impianti - Prevista conservazione dell'efficacia degli accordi precedenti all'entrata in vigore delle linee guida in materia, che escludono compensazioni meramente patrimoniali - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di azione, di libertà di iniziativa economica, dei principi di separazione dei poteri e del giusto processo, dei vincoli convenzionali del diritto di proprietà e del legittimo affidamento degli operatori economici, nonché di quelli comunitari e internazionali a favore del massimo impiego delle energie da fonti rinnovabili - Difetto di rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018 - sollevate dal Consiglio di Stato, con le ordinanze iscritte ai numeri 58 e 59 del r.o. 2020, in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e agli obblighi internazionali sanciti artt. 6 CEDU, 1 Prot. add. CEDU e 2 del Protocollo di Kyoto. Nei due giudizi indicati la norma censurata - la quale, al fine di adeguare per il futuro gli accordi contenenti misure compensative di carattere meramente patrimoniale alle linee guida approvate con d.m. del 10 settembre 2010 ed entrate in vigore il successivo 3 ottobre, dispone per il passato la sanatoria generalizzata di accordi contrari alle stesse - è sopravvenuta nel corso del giudizio d'appello avverso pronunce del TAR favorevoli agli operatori resistenti. Pertanto l'onere motivazionale, quanto alla rilevanza della questione, era maggiore per il rimettente, il quale avrebbe dovuto argomentare in ordine alla ritenuta applicabilità, nel caso di specie, dello ius superveniens; al contrario, esso non ha motivato in ordine alla ritenuta sussistenza, in concreto, dei presupposti che avrebbero reso applicabile nel giudizio d'appello la norma censurata, non conosciuta, né tanto meno applicata, dal TAR.