Ordinanza 67/1988 (ECLI:IT:COST:1988:67)
Massima numero 10241
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 67/88. SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - SUCCESSIONE DI TERZO NEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - CONIUGE LEGALMENTE SEPARATO - OPPOSIZIONE ALL'INTIMAZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - COD.PROC.CIV., ART. 663. - COST., ART. 24.

Testo
Il giudizio di legittimita` costituzionale non e` ammissibile quando la rilevanza della questione si presenti meramente eventuale in quanto legata alla soluzione di questioni pregiudi- ziali non affrontate dal giudice a quo - successione nel contrat- to nel caso di fallimento del conduttore ed effetti processuali della comparizione in udienza del curatore del fallimento; manca- to apprezzamento circa la applicabilita` alla fattispecie del- l'art. 6, secondo comma, della legge 27 luglio 1978 n. 392 -. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 663 c.p.c. in riferimento all'art. 24 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte