Ordinanza 69/1988 (ECLI:IT:COST:1988:69)
Massima numero 10243
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 69/88. SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - MANCATA COMPARIZIONE DELL'INTIMATO - CONSEGUENZE - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI INDICARLE NELL'ATTO DI CITAZIONE - ORDINANZA DI CONVALIDA - APPELLO E REVOCAZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - COD.PROC.CIV., ARTT. 660, 663, COMMA PRIMO, E 668. - COST., ARTT. 3, COMMA PRIMO, 24, COMMA SECONDO, E 111, COMMA PRIMO.
ORD. 69/88. SFRATTO (PROCEDIMENTO PER LA CONVALIDA) - MANCATA COMPARIZIONE DELL'INTIMATO - CONSEGUENZE - OMESSA PREVISIONE DELL'OBBLIGO DI INDICARLE NELL'ATTO DI CITAZIONE - ORDINANZA DI CONVALIDA - APPELLO E REVOCAZIONE - ESCLUSIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - COD.PROC.CIV., ARTT. 660, 663, COMMA PRIMO, E 668. - COST., ARTT. 3, COMMA PRIMO, 24, COMMA SECONDO, E 111, COMMA PRIMO.
Testo
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita` costituzionale gia` dichiarate infondate con precedenti pronunce quando il giudice a quo non prospetti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia` esaminati dalla Corte. Le lamentate carenze o inadeguatezze di uno strumento processuale non sono risolvibili se non tramite una pronuncia additiva, creatrice di un testo normativo suscettibile di molteplici, possibili, formulazioni quale puo` risultare esclusivamente dall'attivita` legislativa. Nel procedimento per convalida di sfratto non sono rilevanti le questioni relative all'impugnazione dell'ordinanza di convalida. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 660, 663, comma primo, e 668 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma primo, Cost.). - cfr. sentenze nn. 89/1972, 171/1974 e 94/1979.
Vanno dichiarate manifestamente infondate le questioni di legittimita` costituzionale gia` dichiarate infondate con precedenti pronunce quando il giudice a quo non prospetti argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli gia` esaminati dalla Corte. Le lamentate carenze o inadeguatezze di uno strumento processuale non sono risolvibili se non tramite una pronuncia additiva, creatrice di un testo normativo suscettibile di molteplici, possibili, formulazioni quale puo` risultare esclusivamente dall'attivita` legislativa. Nel procedimento per convalida di sfratto non sono rilevanti le questioni relative all'impugnazione dell'ordinanza di convalida. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale degli artt. 660, 663, comma primo, e 668 c.p.c. in riferimento agli artt. 3, comma primo, 24, comma secondo, e 111, comma primo, Cost.). - cfr. sentenze nn. 89/1972, 171/1974 e 94/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte