Ordinanza 71/1988 (ECLI:IT:COST:1988:71)
Massima numero 10245
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 71/88. PROFESSIONI - ATTIVITA' IN FORMA SOCIETARIA - DIVIETO DI ESERCIZIO - GABINETTI E LABORATORI DI ANALISI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1815. - COST., ARTT. 3, 4, 41.
ORD. 71/88. PROFESSIONI - ATTIVITA' IN FORMA SOCIETARIA - DIVIETO DI ESERCIZIO - GABINETTI E LABORATORI DI ANALISI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 23 NOVEMBRE 1939, N. 1815. - COST., ARTT. 3, 4, 41.
Testo
In base alla vigente disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, che non esclude in modo assoluto la possibilita` d'esercizio in forma associativa di professioni intellettuali, non sono da ritenersi vietate le attivita` svolte in forma societaria in gabinetti o laboratori di analisi gestiti da professionisti purche` questi siano regolarmente abilitati e iscritti negli albi professionali. I limiti imposti dal legisla- tore nella speciale materia si armonizzano pienamente con la norma di cui all'art. 41, comma secondo, Cost. e nessuna limita- zione ne deriva per il diritto al lavoro, garantito dall'art. 4 Cost., se vengono rispettate le condizioni stabilite dal legisla- tore. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost. - della legge 23 novembre 1939, n. 1815, in quanto esclude- rebbe l'esercizio in forma societaria dell'attivita` sanitaria). - cfr. S.n. 17/1976.
In base alla vigente disciplina giuridica degli studi di assistenza e consulenza, che non esclude in modo assoluto la possibilita` d'esercizio in forma associativa di professioni intellettuali, non sono da ritenersi vietate le attivita` svolte in forma societaria in gabinetti o laboratori di analisi gestiti da professionisti purche` questi siano regolarmente abilitati e iscritti negli albi professionali. I limiti imposti dal legisla- tore nella speciale materia si armonizzano pienamente con la norma di cui all'art. 41, comma secondo, Cost. e nessuna limita- zione ne deriva per il diritto al lavoro, garantito dall'art. 4 Cost., se vengono rispettate le condizioni stabilite dal legisla- tore. (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 41 Cost. - della legge 23 novembre 1939, n. 1815, in quanto esclude- rebbe l'esercizio in forma societaria dell'attivita` sanitaria). - cfr. S.n. 17/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 41
Altri parametri e norme interposte