Ordinanza 72/1988 (ECLI:IT:COST:1988:72)
Massima numero 10246
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 72/88. REGIONE SICILIA - ESERCIZIO DI IMPRESA ASSICURATIVA - A) AUTORIZZAZIONE - RILASCIO - COMPETENZA - ASSESSORE PER L'INDUSTRIA E COMMERCIO DELLA REGIONE - B) IMPRESA IN STATO DI DECOZIONE - VEICOLO DA QUESTA ASSICURATO - SINISTRO VERIFICATOSI FUORI DALLA SICILIA - SOGGETTO DANNEGGIATO - RISARCIMENTO DEL FONDO DI GARANZIA - RITENUTA ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 5 NOVEMBRE 1949, N. 1182, ART. 4. - COST., ART. 3, COMMA PRIMO.

Testo
Va dichiarata la manifesta inammissibilita` di una questione di legittimita` costituzionale se il giudice a quo non abbia menomamente motivato circa la rilevanza di essa, viceversa prospettando la medesima in termini del tutto astratti, nonche` in riferimento ad una fattispecie puramente eventuale. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4, d.P.R. 5 novembre 1949, n. 1182, sollevata - in riferimento all'art. 3, comma primo, Cost. - sotto il profilo che viene ivi prevista la competenza dell'Assessore per l'industria ed il commercio della Regione siciliana per il rilascio di autorizzazione all'esercizio dell'attivita` assicurativa e che il danneggiato da veicolo assicurato con impresa cosi` autorizzata, ma in stato di decozione, non potrebbe rivolgersi al Fondo di garanzia).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Altri parametri e norme interposte