Ordinanza 73/1988 (ECLI:IT:COST:1988:73)
Massima numero 10247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 73/88. CONTRATTI AGRARI - CONTROVERSIE - CONDIZIONI DI PROCEDIBILITA' - TENTATIVO PREVENTIVO DI CONCILIAZIONE - OBBLIGATORIETA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 3 MAGGIO 1982, N. 230, ART. 46. - COST., ART. 3, 24.

Testo
La non obbligatorieta` per le vertenze di lavoro del preventivo tentativo di conciliazione trova la sua giustificazione nella necessita` di raccordare con l'azione giudiziaria le disposizioni dei contratti collettivi, che in genere prevedono l'esperibilita` solo facoltativa della conciliazione dinanzi alle associazioni sindacali. Per le cause agrarie di competenza pretorile non puo` ravvisarsi nello speciale onere del previo tentativo di conciliazione, chiaramente finalizzato ad evitare la pendenza giudiziaria della lite, un adempimento vessatorio di difficile osservanza ne` un'insidiosa complicazione processuale tale da ledere il diritto di difesa dell'attore, non potendosi d'altronde istituire una identita` tra la materia del lavoro e quella dei contratti agrari. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 46 legge 3 maggio 1982, n. 930, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.). - v. S.n. 63/1977.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte