Ordinanza 75/1988 (ECLI:IT:COST:1988:75)
Massima numero 10249
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 75/88. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - ATTORE RESIDENTE ALL'ESTERO - IMPOSSIBILITA' DI INVIDIDUARE IL FORO COMPETENTE PER TERRITORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - C.P.C., ART. 444 - COST., ARTT. 3, COMMA PRIMO, 24, COMMA PRIMO, E 25 COMMA PRIMO.
ORD. 75/88. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - ATTORE RESIDENTE ALL'ESTERO - IMPOSSIBILITA' DI INVIDIDUARE IL FORO COMPETENTE PER TERRITORIO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - C.P.C., ART. 444 - COST., ARTT. 3, COMMA PRIMO, 24, COMMA PRIMO, E 25 COMMA PRIMO.
Testo
L'attuale sistema processuale (artt. 444, 413, 18 e 19 c.p.c.) consente di individuare il foro competente per territorio nelle controversie previdenziali anche nell'ipotesi in cui l'attore sia residente all'estero e tanto per il richiamo operato dall'art. 444 all'art. 413 e da quest'ultimo all'art. 18 del codice di procedura civile, prefigurante in subordine l'ipotesi della competenza del giudice del luogo in cui ha residenza, domicilio e dimora o sede la controparte quando risulti inapplicabile il foro speciale e inderogabile della residenza dell'attore. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 25, primo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 444 cod.proc.civ., che, per le cause in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, determina il foro territorialmente competente in riferimento al luogo di residenza dell'attore).
L'attuale sistema processuale (artt. 444, 413, 18 e 19 c.p.c.) consente di individuare il foro competente per territorio nelle controversie previdenziali anche nell'ipotesi in cui l'attore sia residente all'estero e tanto per il richiamo operato dall'art. 444 all'art. 413 e da quest'ultimo all'art. 18 del codice di procedura civile, prefigurante in subordine l'ipotesi della competenza del giudice del luogo in cui ha residenza, domicilio e dimora o sede la controparte quando risulti inapplicabile il foro speciale e inderogabile della residenza dell'attore. (Manifesta infondatezza - in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma e 25, primo comma, Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 444 cod.proc.civ., che, per le cause in materia di assistenza e previdenza obbligatorie, determina il foro territorialmente competente in riferimento al luogo di residenza dell'attore).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
co. 1
Costituzione
art. 24
co. 1
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte