Ordinanza 76/1988 (ECLI:IT:COST:1988:76)
Massima numero 10250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CASAVOLA
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 21/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 76/88. REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - ATTI IMPUGNABILI - ESCLUSIONE DELL'ORDINANZA DI SFRATTO PER MOROSITA' EMESSA SU DICHIARAZIONE MENDACE DELL'INTIMANTE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD.PROC.CIV., ART. 395, NN. 1 E 2. - COST., ARTT. 3, PRIMO COMMA, E 24, PRIMO E SECONDO COMMA.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 395, n. 1 e 2, c.p.c. in quanto in ordinanza di rimessione si prescinde dall'esame degli effetti della rinuncia da parte della convenuta a far valere l'insussistenza delle condizioni d'ammissibilita` dell'opposizione tardiva, mentre la valutazione in punto di inammissibilita` dell'azione appare riferita soltanto all'accertamento della "soccombenza virtuale". (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 395, n. 1 e 2, cod.proc.civ. - sollevata in riferimento agli artt. 3, comma primo, e 24, comma primo, Cost. - nella parte in cui non prevede la possibilita` della revocazione avverso l'ordinanza di convalida di sfratto per morosita` emessa sulla base della mendace dichiarazione di persistenza della morosita` resa dall'intimante).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 1

Costituzione  art. 24  co. 2

Altri parametri e norme interposte