Sentenza 46/2021 (ECLI:IT:COST:2021:46)
Massima numero 43713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del
10/02/2021; Decisione del
10/02/2021
Deposito del 23/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Giudizio incidentale promosso su disposizione di cui fare applicazione nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Rilevanza della questione incidentale - Giudizio incidentale promosso su disposizione di cui fare applicazione nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.
Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, iscritto al reg. ord. n. 56 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Risulta dall'esame della copiosa documentazione prodotta e non contestata che gli obblighi economici a carico degli operatori e a favore dell'ente locale, oggetto del giudizio a quo, possono in tesi ricadere nell'ambito di applicazione della disposizione censurata.
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, iscritto al reg. ord. n. 56 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Risulta dall'esame della copiosa documentazione prodotta e non contestata che gli obblighi economici a carico degli operatori e a favore dell'ente locale, oggetto del giudizio a quo, possono in tesi ricadere nell'ambito di applicazione della disposizione censurata.
Atti oggetto del giudizio
legge
30/12/2018
n. 145
art. 1
co. 953
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte