Sentenza 46/2021 (ECLI:IT:COST:2021:46)
Massima numero 43713
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore AMOROSO
Udienza Pubblica del  10/02/2021;  Decisione del  10/02/2021
Deposito del 23/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43710  43711  43712  43714  43715


Titolo
Rilevanza della questione incidentale - Giudizio incidentale promosso su disposizione di cui fare applicazione nel giudizio a quo - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018, iscritto al reg. ord. n. 56 del 2020, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità della questione per difetto di rilevanza. Risulta dall'esame della copiosa documentazione prodotta e non contestata che gli obblighi economici a carico degli operatori e a favore dell'ente locale, oggetto del giudizio a quo, possono in tesi ricadere nell'ambito di applicazione della disposizione censurata.

Atti oggetto del giudizio

legge  30/12/2018  n. 145  art. 1  co. 953

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte