Sentenza 78/1988 (ECLI:IT:COST:1988:78)
Massima numero 10252
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
13619
Titolo
SENT. 78/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MALATTIA - DIRITTO - IRREPERIBILITA' DEL LAVORATORE ALLA VISITA MEDICA NEI PRIMI DIECI GIORNI - DECADENZA PER L'INTERO DAL DIRITTO - DECADENZA PER LA META' PER I RIMANENTI GIORNI, SUCCESSIVI AI PRIMI DIECI - OMESSA PREVISIONE DI UNA SECONDA VISITA DI CONTROLLO PRIMA DELLA DECADENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - D.L. 12 SETTEMBRE 1983, N. 463 (CONVERTITO IN LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638), ART. 5, COMMA QUATTORDICESIMO. - COST., ARTT. 3, 38, COMMA SECONDO.
SENT. 78/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - INDENNITA' DI MALATTIA - DIRITTO - IRREPERIBILITA' DEL LAVORATORE ALLA VISITA MEDICA NEI PRIMI DIECI GIORNI - DECADENZA PER L'INTERO DAL DIRITTO - DECADENZA PER LA META' PER I RIMANENTI GIORNI, SUCCESSIVI AI PRIMI DIECI - OMESSA PREVISIONE DI UNA SECONDA VISITA DI CONTROLLO PRIMA DELLA DECADENZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - D.L. 12 SETTEMBRE 1983, N. 463 (CONVERTITO IN LEGGE 11 NOVEMBRE 1983, N. 638), ART. 5, COMMA QUATTORDICESIMO. - COST., ARTT. 3, 38, COMMA SECONDO.
Testo
Mentre non e` irrazionale la decadenza, per l'intero, dal trattamento di malattia, nella durata fissa ed eguale per tutti di dieci giorni, per l'inosservanza del non gravoso onere della reperibilita` alla visita medica di controllo - attesa anche la possibilita` data al lavoratore di addurre un motivo serio ed apprezzabile della sua irreperibilita` -, e`, al contrario irrazionale nonche` gravemente lesiva del diritto costituzionalmente riconosciuto dall'art. 38, comma secondo, Cost., la prevista perdita del trattamento economico nella misura della meta` per i giorni successivi (ai primi dieci). Infatti tale decadenza e` legata allo stesso fatto (irreperibilita` non giustificata), la cui valenza e rilevanza sociale diminuisce con il passare del tempo ed e`, in piu`, connessa ad una durata della malattia, variabile da caso a caso, incerta e indeterminata, con la conseguenza, quindi, che il trattamento potrebbe risultare non piu` adeguato alla esigenza di vita e allo stato di bisogno del lavoratore, aggravato dal protrarsi della sospensione dell'attivita` lavorativa e della retribuzione. Decadenza non piu` irrazionale ove sia collegata alla irreperibilita` del lavoratore ad una seconda visita di controllo, ovvero ad un ulteriore comportamento di piu` grave rilevanza sociale e produttivo di piu` gravi effetti negativi sul funzionamento del sistema previdenziale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, in L. 11 novembre 1983, n. 638), nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della meta` per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni. - v. S. nn. 180/1982; 67/1975; 91/1976.
Mentre non e` irrazionale la decadenza, per l'intero, dal trattamento di malattia, nella durata fissa ed eguale per tutti di dieci giorni, per l'inosservanza del non gravoso onere della reperibilita` alla visita medica di controllo - attesa anche la possibilita` data al lavoratore di addurre un motivo serio ed apprezzabile della sua irreperibilita` -, e`, al contrario irrazionale nonche` gravemente lesiva del diritto costituzionalmente riconosciuto dall'art. 38, comma secondo, Cost., la prevista perdita del trattamento economico nella misura della meta` per i giorni successivi (ai primi dieci). Infatti tale decadenza e` legata allo stesso fatto (irreperibilita` non giustificata), la cui valenza e rilevanza sociale diminuisce con il passare del tempo ed e`, in piu`, connessa ad una durata della malattia, variabile da caso a caso, incerta e indeterminata, con la conseguenza, quindi, che il trattamento potrebbe risultare non piu` adeguato alla esigenza di vita e allo stato di bisogno del lavoratore, aggravato dal protrarsi della sospensione dell'attivita` lavorativa e della retribuzione. Decadenza non piu` irrazionale ove sia collegata alla irreperibilita` del lavoratore ad una seconda visita di controllo, ovvero ad un ulteriore comportamento di piu` grave rilevanza sociale e produttivo di piu` gravi effetti negativi sul funzionamento del sistema previdenziale. E' pertanto costituzionalmente illegittimo l'art. 5, comma quattordicesimo, del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (convertito, con modificazioni, in L. 11 novembre 1983, n. 638), nella parte in cui non prevede una seconda visita medica di controllo prima della decadenza dal diritto a qualsiasi trattamento economico di malattia nella misura della meta` per l'ulteriore periodo successivo ai primi dieci giorni. - v. S. nn. 180/1982; 67/1975; 91/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 38
co. 2
Altri parametri e norme interposte