Sentenza 79/1988 (ECLI:IT:COST:1988:79)
Massima numero 10253
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 03/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 79/88. ELEZIONI - ELEZIONI POLITICHE - REGIONE UMBRIA - EROGAZIONE DI DENARO IN FAVORE DEI CITTADINI ELETTORI EMIGRATI ALL'ESTERO - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE PARZIALE. - DIS. LEGGE REG. UMBRIA APPROV. IL 17 APRILE E RIAPPROV. IL 23 APRILE 1980. - COST., ARTT. 117 E 3.

Testo
Soltanto lo Stato e` legittimato a provvedere in materia di disciplina delle forme e dei limiti dell'esercizio dell'elettorato politico attivo, dovendo assicurarsi l'assoluta parita` di trattamento dei cittadini allorche` essi esprimono il voto, in ragione della delicatezza ed importanza di tale momento di esercizio della sovranita` popolare. Ne` puo` ricondursi nella materia dell'assistenza e della beneficenza (di spettanza regio- nale) la previsione di benefici connessi esclusivamente alla qualita` di emigrante-elettore. Pertanto, e` costituzionalmente illegittimo - per contrasto con gli artt. 117 e 3 Cost. - il disegno di legge reg. Umbria riapprovato il 23 aprile 1980, nella parte in cui prevede una erogazione di denaro in favore dei cittadini emigrati in occasione della loro partecipazione alle elezioni politiche. - cfr. S. n. 39/1973.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte