Sentenza 80/1988 (ECLI:IT:COST:1988:80)
Massima numero 10254
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Titolo
SENT. 80/88 A. DIBATTIMENTO PENALE - REATI COMMESSI IN UDIENZA - GIUDIZIO IMMEDIATO - REATI DI COMPETENZA PRETORILE GIUDICATI IN PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE - ESCLUSIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.PROC.PEN., ART. 435, TERZO COMMA. - COST., ARTT. 3, 24, SECONDO COMMA.
SENT. 80/88 A. DIBATTIMENTO PENALE - REATI COMMESSI IN UDIENZA - GIUDIZIO IMMEDIATO - REATI DI COMPETENZA PRETORILE GIUDICATI IN PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE - ESCLUSIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD.PROC.PEN., ART. 435, TERZO COMMA. - COST., ARTT. 3, 24, SECONDO COMMA.
Testo
La denunciata carenza del doppio grado di giurisdizione, nei casi contemplati dall'art. 435, terzo comma, cod. proc. pen., non puo` essere oggetto di riesame e di considerazione diversa da quella gia` espressa nei motivi di una precedente pronuncia di rigetto (di identica questione): e non tanto perche` non incide su di essa la mancanza, ancora al presente, di un seguito all' "invito" rivolto al legislatore a provvedere alla revisione dell'intera disciplina processuale dei reati commessi in udienza, quanto perche` ne` il diritto di difesa comporta necessariamente la previsione del grado di appello, ne` puo` essere lamentata disparita` di trattamento nella regolamentazione dell'appello, nei giudizi ordinari e nei giudizi immediati, attesa la "peculiarita` del contesto" in cui questi ultimi si svolgono. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 435, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.). - cfr. S.n. 62/1981. - v. S.nn. 224/1983, 299/1985 e 200/1986 (in ordine al grado di appello).
La denunciata carenza del doppio grado di giurisdizione, nei casi contemplati dall'art. 435, terzo comma, cod. proc. pen., non puo` essere oggetto di riesame e di considerazione diversa da quella gia` espressa nei motivi di una precedente pronuncia di rigetto (di identica questione): e non tanto perche` non incide su di essa la mancanza, ancora al presente, di un seguito all' "invito" rivolto al legislatore a provvedere alla revisione dell'intera disciplina processuale dei reati commessi in udienza, quanto perche` ne` il diritto di difesa comporta necessariamente la previsione del grado di appello, ne` puo` essere lamentata disparita` di trattamento nella regolamentazione dell'appello, nei giudizi ordinari e nei giudizi immediati, attesa la "peculiarita` del contesto" in cui questi ultimi si svolgono. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 435, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 24, secondo comma, Cost.). - cfr. S.n. 62/1981. - v. S.nn. 224/1983, 299/1985 e 200/1986 (in ordine al grado di appello).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 2
Altri parametri e norme interposte