Sentenza 80/1988 (ECLI:IT:COST:1988:80)
Massima numero 10256
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CONSO
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Titolo
SENT. 80/88 C. DIBATTIMENTO PENALE - REATI COMMESSI IN UDIENZA - GIUDIZIO IMMEDIATO - REATI DI COMPETENZA PRETORILE GIUDICATI IN PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE - ESCLUSIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA GIUDIZI E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. PEN., ART. 435, TERZO COMMA. - COST., ARTT. 3, 25, PRIMO COMMA.
SENT. 80/88 C. DIBATTIMENTO PENALE - REATI COMMESSI IN UDIENZA - GIUDIZIO IMMEDIATO - REATI DI COMPETENZA PRETORILE GIUDICATI IN PRIMO GRADO DAL TRIBUNALE - ESCLUSIONE DEL GIUDIZIO DI APPELLO - ASSERITA DISPARITA' DI TRATTAMENTO FRA GIUDIZI E LESIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUDICE NATURALE - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. PEN., ART. 435, TERZO COMMA. - COST., ARTT. 3, 25, PRIMO COMMA.
Testo
Nella esclusione dell'appello, nei casi in cui un reato di competenza pretorile sia giudicato dal Tribunale, perche` commesso nel corso di una sua udienza, e nella conseguente sottrazione del processo, in tali casi, a quello che si assume essere, per regola generale, il giudice naturale di secondo grado (ovvero la Corte d'appello) - dopo la riforma introdotta dalla legge 31 luglio 1984, n. 400 - non puo` essere ravvisata ne` disparita` di trattamento fra giudizi tutti di competenza, in secondo grado, della Corte d'appello, perche` non diversa situazione e` tuttora riscontrabile anche per i reati commessi in udienza davanti alla Corte di assise; ne`, inoltre, lesione del principio della naturalita` del giudice o illogicita` intrinseca del sistema normativo, non solo perche` la privazione del grado di appello e la conseguente sottrazione dell'imputato al giudice competente per tale grado non possono tradursi in un vizio di legittimita` costituzionale se dovute ad una scelta del legislatore che non discrimini fra le parti, ma anche perche`, in caso di giudizio immediato per reati di competenza pretorile, il Tribunale opera come giudice di primo, sia pur unico, grado. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 435, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost.). - cfr. S. n. 62/1981.
Nella esclusione dell'appello, nei casi in cui un reato di competenza pretorile sia giudicato dal Tribunale, perche` commesso nel corso di una sua udienza, e nella conseguente sottrazione del processo, in tali casi, a quello che si assume essere, per regola generale, il giudice naturale di secondo grado (ovvero la Corte d'appello) - dopo la riforma introdotta dalla legge 31 luglio 1984, n. 400 - non puo` essere ravvisata ne` disparita` di trattamento fra giudizi tutti di competenza, in secondo grado, della Corte d'appello, perche` non diversa situazione e` tuttora riscontrabile anche per i reati commessi in udienza davanti alla Corte di assise; ne`, inoltre, lesione del principio della naturalita` del giudice o illogicita` intrinseca del sistema normativo, non solo perche` la privazione del grado di appello e la conseguente sottrazione dell'imputato al giudice competente per tale grado non possono tradursi in un vizio di legittimita` costituzionale se dovute ad una scelta del legislatore che non discrimini fra le parti, ma anche perche`, in caso di giudizio immediato per reati di competenza pretorile, il Tribunale opera come giudice di primo, sia pur unico, grado. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 435, terzo comma, cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 3 e 25, primo comma, Cost.). - cfr. S. n. 62/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 1
Altri parametri e norme interposte