Sentenza 81/1988 (ECLI:IT:COST:1988:81)
Massima numero 10257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 81/88. RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - ESATTORIE - GESTIONE VACANTE - PERSONALE DIPENDENTE DELLA CESSATA GESTIONE - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE DEL POSTO DI LAVORO - CONDIZIONI - ISCRIZIONE AL FONDO DI PREVIDENZA DEGLI IMPIEGATI ESATTORIALI - INADEMPIMENTO DEL DATORE DI LAVORO - NON FONDATEZZA, NEI SENSI DI CUI IN MOTIVAZIONE, DELLA QUESTIONE. - LEGGE 4 AGOSTO 1977 N. 524, ART. 2, PRIMO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
Non e` escluso di per se` il diritto alla conferma del posto di lavoro dei dipendenti di una cessata gestione esattoriale presso il nuovo gestore, quando, anche e soprattutto in sede giudizia- ria, venga accertato che il rapporto di lavoro effettivamente sussisteva alla data del 31 dicembre 1974 con i prescritti requi- siti di durata (sebbene l'iscrizione obbligatoria al fondo di previdenza sia mancata per inadempimento del datore di lavoro o per altre evenienze) e si possa provvedere alla necessaria rego- larizzazione contributiva; in quanto il prescritto requisito dell'iscrizione al fondo da almeno tre mesi costituisce solo lo strumento probatorio della reale instaurazione del rapporto di lavoro, dettato al fine di prevenire fenomeni di fittizia e fraudolenta creazione dello stesso presupposto sostanziale. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 4 agosto 1977 n. 524, in riferimento all'art. 3 Cost.).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte