Energia - Impianti alimentati da fonti rinnovabili - Proventi economici pattuiti dagli operatori del settore con gli enti locali nel cui territorio insistono gli impianti - Prevista conservazione dell'efficacia degli accordi precedenti all'entrata in vigore delle linee guida in materia, efficaci dal 3 ottobre 2010, che escludono compensazioni meramente patrimoniali - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di azione, di libertà di iniziativa economica, del principio di separazione dei poteri e del principio del giusto processo, nonché dei vincoli convenzionali del diritto di proprietà e del legittimo affidamento degli operatori economici, nonché di quelli comunitari e internazionali a favore del massimo impiego delle energie da fonti rinnovabili - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 953, della legge n. 145 del 2018 - sollevate dal Consiglio di Stato in riferimento agli artt. 3, 24, 41, 97, 101, 102, 111, 113 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione ai principi generali della materia della produzione energetica da fonti rinnovabili sanciti dagli artt. 6 della direttiva 2001/77/CE e 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, e agli obblighi internazionali sanciti dagli artt. 6 CEDU, 1 Prot. addiz. CEDU, e 2 del Protocollo di Kyoto - il quale, al fine di adeguare per il futuro gli accordi contenenti misure compensative di carattere meramente patrimoniale alle Linee guida approvate con d.m. del 10 settembre 2010 ed entrate in vigore il successivo 3 ottobre, dispone per il passato la sanatoria generalizzata di accordi contrari alle stesse. Il fulcro della norma censurata - costituito dall'obbligo a contrattare per la revisione degli accordi stipulati prima del 3 ottobre 2010, per renderli conformi alle indicate Linee guida, sentita la conferenza dei servizi - è inserito in una regolamentazione più ampia, secondo un bilanciamento ponderato e ragionevole, al fine di garantire la concorrenza e promuovere la tutela dell'ambiente e del paesaggio. Tale ragionevolezza conduce, a cascata, alla non fondatezza di tutte le altre censure. La conferma di quanto previsto dalla fonte regolamentare non frustra infatti il diritto di azione dell'operatore per promuovere l'azione di nullità delle clausole di "vecchi" accordi, né sono violati i principi della separazione dei poteri e del giusto processo, perché nel caso in esame il mantenimento dell'efficacia dei "vecchi accordi" non ha alcuna portata sanante di una asserita invalidità sopravvenuta. Non è fondata neanche la censura riferita alla violazione della libertà di iniziativa economica, atteso che l'efficacia della norma censurata è espressamente limitata alle convenzioni che sono state liberamente stipulate tra le parti; e neppure sono violati i principi di legalità e proporzionalità riferiti al diritto di proprietà degli operatori economici, data l'incertezza del quadro normativo di riferimento e l'insussistenza di un diritto vivente al riguardo. Non è fondata, infine, nemmeno la censura riferita agli obblighi assunti sul piano internazionale ed europeo, in quanto i Comuni - pur partecipando alla suddetta conferenza di servizi - non hanno alcuna competenza in ordine al rilascio dell'autorizzazione unica all'esercizio di impianti di produzione di energia rinnovabile. (Precedenti citati: sentenze n. 276 del 2020, n. 237 del 2020, n. 235 del 2020, n. 167 del 2020, n. 177 del 2018, n. 148 del 2019, n. 275 del 2012, n. 119 del 2010, n. 124 del 2010, n. 282 del 2009, e n. 383 del 2005).
Le fonti energetiche rinnovabili (FER), definite talvolta alternative, sono quelle forme di energia che per loro caratteristica intrinseca si rigenerano o non sono esauribili nella scala dei tempi "umani" e, per estensione, il cui utilizzo non pregiudica le risorse naturali per le generazioni future, e verso le quali sia la normativa internazionale (Protocollo di Kyoto e Statuto dell'Agenzia internazionale per le energie rinnovabili IRENA) che quella comunitaria manifestano un deciso favor, al fine di eliminare la dipendenza dai carburanti fossili, con conseguente esigenza di semplificazione dei relativi procedimenti autorizzatori. (Precedenti citati: sentenze n. 237 del 2020, n. 148 del 2019, n. 177 del 2018, n. 275 del 2012 e n. 85 del 2012).
I regimi abilitativi degli impianti per la produzione di energia rinnovabile, sono regolati dalle linee guida di cui al d.m. 10 settembre 2010, atti di normazione secondaria, che costituiscono, in settori squisitamente tecnici, il completamento della normativa primaria. Pertanto essi rappresentano un corpo unico con la disposizione legislativa che li prevede e che ad essi affida il compito di individuare le specifiche tecniche che mal si conciliano con il contenuto di un atto legislativo e che necessitano di applicazione uniforme in tutto il territorio nazionale ed hanno carattere vincolante. (Precedenti citati: sentenze n. 106 del 2020, n. 69 del 2018 e n. 99 del 2012).
La garanzia del diritto di azione in giudizio costituisce un posterius rispetto alla sussistenza del diritto sul piano sostanziale e non può dirsi violato in ragione della portata, più o meno favorevole, della disciplina sostanziale. (Precedenti citati: sentenze n. 15 del 2012, n. 303 del 2011, n. 401 del 2008, n. 29 del 2002 e n. 419 del 2000).
Non è consentito risolvere, con la forma della legge, specifiche controversie, violando i princìpi relativi ai rapporti tra potere legislativo e potere giurisdizionale e concernenti la tutela dei diritti e degli interessi legittimi. (Precedenti citati sentenze n. 12 del 2018, n. 85 del 2013, n. 94 del 2009 e n. 374 del 2000).
In generale è violato il principio costituzionale della parità delle parti quando il legislatore statale immette nell'ordinamento una fattispecie di ius singulare che determina lo sbilanciamento fra le due posizioni in gioco. (Precedenti citati sentenze n. 12 del 2018, n. 191 del 2014 e n. 186 del 2013).
Fare salvi i «motivi imperativi d'interesse generale», che suggeriscono al legislatore nazionale interventi interpretativi dei principi convenzionali, non può non lasciare ai singoli Stati contraenti quantomeno una parte del compito e dell'onere di identificarli. (Precedenti citati: sentenze n. 156 del 2014, n. 78 del 2012, n. 15 del 2012, n. 1 del 2011 e n. 311 del 2009).
Il legislatore, nel rispetto del limite posto per la materia penale dall'art. 25 Cost., può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica, purché la retroattività trovi adeguata giustificazione nell'esigenza di tutelare principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti "motivi imperativi di interesse generale", ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. (Precedente citato: sentenza n. 78 del 2012).