Sentenza 84/1988 (ECLI:IT:COST:1988:84)
Massima numero 10261
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
10260
Titolo
SENT. 84/88 B. REGIONE TOSCANA - ANAGRAFE DEI CONSIGLIERI E DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI - ISTITUZIONE PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. - LEGGE REG. TOSCANA 25 LUGLIO - 24 NOVEMBRE 1978. - COST., ARTT. 3, 53, 117, 122.
SENT. 84/88 B. REGIONE TOSCANA - ANAGRAFE DEI CONSIGLIERI E DEI RAPPRESENTANTI REGIONALI - ISTITUZIONE PRESSO IL CONSIGLIO REGIONALE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE. - LEGGE REG. TOSCANA 25 LUGLIO - 24 NOVEMBRE 1978. - COST., ARTT. 3, 53, 117, 122.
Testo
Cessa la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita` costituzionale proposta con ricorso governativo nei confronti della legge reg. Toscana 25 luglio - 24 novembre 1978, concernente l'istituzione dell'anagrafe dei rappresentanti della regione in enti ed organismi esterni, nonche` dei consiglieri regionali, in quanto le sostanziali modifiche apportate, con nuova legge regionale, alla legge impugnata, nonche` l'intervenuta normativa statale (9 luglio 1982, n. 441) integrano nel complesso un quadro normativo del tutto diverso e sopravvenuto, rispetto a quello originario, e tale da far ritenere che il principio della "trasparenza" delle situazioni reddituali dei titolari di cariche pubbliche elettive sia ormai recepito dalla legislazione statale e regionale;(la legge era stata denunziata in riferimento agli artt. 3, 53, 122 e 117 Cost. in quanto - tra l'altro - interfe- rente con la legislazione tributaria statale, invasiva della sfera di competenza riservata allo Stato in materia di 'status' dei consiglieri regionali e per aver limitato le introdotte forme di pubblicita` soltanto ad alcuni cittadini a motivo della carica ricoperta).
Cessa la materia del contendere in ordine alla questione di legittimita` costituzionale proposta con ricorso governativo nei confronti della legge reg. Toscana 25 luglio - 24 novembre 1978, concernente l'istituzione dell'anagrafe dei rappresentanti della regione in enti ed organismi esterni, nonche` dei consiglieri regionali, in quanto le sostanziali modifiche apportate, con nuova legge regionale, alla legge impugnata, nonche` l'intervenuta normativa statale (9 luglio 1982, n. 441) integrano nel complesso un quadro normativo del tutto diverso e sopravvenuto, rispetto a quello originario, e tale da far ritenere che il principio della "trasparenza" delle situazioni reddituali dei titolari di cariche pubbliche elettive sia ormai recepito dalla legislazione statale e regionale;(la legge era stata denunziata in riferimento agli artt. 3, 53, 122 e 117 Cost. in quanto - tra l'altro - interfe- rente con la legislazione tributaria statale, invasiva della sfera di competenza riservata allo Stato in materia di 'status' dei consiglieri regionali e per aver limitato le introdotte forme di pubblicita` soltanto ad alcuni cittadini a motivo della carica ricoperta).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 122
Altri parametri e norme interposte