Ordinanza 88/1988 (ECLI:IT:COST:1988:88)
Massima numero 10265
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 88/88. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - LAVORATORI AGRICOLI - DIRITTO ALL'ISCRIZIONE NELL'ELENCO ANAGRAFICO - AZIONE GIUDIZIARIA - DECADENZA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 3 FEBBRAIO 1970, N. 7, ART. 22, COMMA PRIMO (CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, IN LEGGE 11 MARZO 1970, N. 83); LEGGE 11 AGOSTO 1973, N. 533, ART. 8. - COST., ART. 3.

Testo
L'inutile decorso del termine previsto per l'impugnazione da parte del lavoratore dei provvedimenti definitivi adottati in applicazione del decreto sul collocamento e accertamento dei lavoratori agricoli (D.L. 3 febbraio 1970, n. 7) non esplica piu` effetto preclusivo della proponibilita` della domanda giudiziale poiche`, come emerge dal consolidato orientamento giurisprudenziale della Corte di cassazione, gli artt. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533 e 148 delle disp. att. cod. proc. civ. hanno rimosso sia i termini di decadenza contenuti nelle procedure amministrative, sia quelli che, pur se estranei allo stretto ambito delle medesime - come i termini posti per l'inizio dell'azione giudiziaria - sono ad esse strettamente collegati, in quanto diretti a conferire al provvedimento amministrativo conclusivo di dette procedure natura definitiva. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 22, comma primo, del D.L. 3 febbraio 1970, n. 7, convertito, con modificazioni, in legge 11 marzo 1970, n. 83 -; assorbimento della questione prospettata in riferimento all'art. 8 della legge 11 agosto 1973, n. 533).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte