Ordinanza 90/1988 (ECLI:IT:COST:1988:90)
Massima numero 10267
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
10268
Titolo
ORD. 90/88 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - OBBLIGHI DI DENUNCIA ALLA P.S. E ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 131 E 139. - COST., ART. 3.
ORD. 90/88 A. INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - OBBLIGHI DI DENUNCIA ALLA P.S. E ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO - OMESSA PREVISIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 30 GIUGNO 1965, N. 1124, ARTT. 131 E 139. - COST., ART. 3.
Testo
Quando il giudice a quo si limiti semplicemente ad affermare la rilevanza della questione, senza motivare in alcun modo sul punto, la questione sollevata, essendo prospettata in via astratta, va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 131 e 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.. 1124 in quanto l'uno non estende alla malattia professionale gli obblighi di denuncia alla P.S. ed inoltro di questa all'autorita` giudiziaria previsti per gli infortuni dagli artt. 54 e 56 T.U. e l'altro in quanto non prevede l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di denuncia della malattia professionale all'Ispettorato del lavoro).
Quando il giudice a quo si limiti semplicemente ad affermare la rilevanza della questione, senza motivare in alcun modo sul punto, la questione sollevata, essendo prospettata in via astratta, va dichiarata manifestamente inammissibile. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - degli artt. 131 e 139 del D.P.R. 30 giugno 1965, n.. 1124 in quanto l'uno non estende alla malattia professionale gli obblighi di denuncia alla P.S. ed inoltro di questa all'autorita` giudiziaria previsti per gli infortuni dagli artt. 54 e 56 T.U. e l'altro in quanto non prevede l'obbligo dell'I.N.A.I.L. di denuncia della malattia professionale all'Ispettorato del lavoro).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte