Ordinanza 94/1988 (ECLI:IT:COST:1988:94)
Massima numero 10272
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 94/88. LAVORO (RAPPORTO) - A) INDUSTRIA - IMPIEGATI ED OPERAI - RETRIBUZIONI - INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTO - MODALITA' - DIVERSITA' - B) PENSIONE - INTEGRAZIONE SALARIALE A CARICO DELLA C.I.G. - CUMULO - DIVIETO - MANCATA PREVISIONE - C) INTEGRAZIONE SALARIALE - DIRITTO - INOSSERVANZA DELL'ART. 5 L. N. 164 DEL 1975 - PERDITA TOTALE O PARZIALE - SOMMA EQUIVALENTE - CORRESPONSIONE - OBBLIGO A CARICO DELL'IMPRENDITORE - MANCATA PREVISIONE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. A) - COM.DISP. R.D.L. 13 NOVEMBRE 1924, N. 1825, ARTT. 6, ULTIMO COMMA; D.P.R. 28 LUGLIO 1960 N. 1098, ARTT. 2 E 27; L. 20 MAGGIO 1975 N. 164 ARTT. 2 E 15. B) - L. 30 APRILE 1969, N. 153, ARTT. 20 E 22; L. 11 AGOSTO 1972, N. 485, ART. 23; L. 3 GIUGNO 1975, N. 160, ART. 10; L. 21 DICEMBRE 1978 N. 843, ART. 16. C) - L. 20 MAGGIO 1975, N. 164, ART. 7, ULTIMO COMMA. - COST., ARTT. 3, 4, 35, 38.
ORD. 94/88. LAVORO (RAPPORTO) - A) INDUSTRIA - IMPIEGATI ED OPERAI - RETRIBUZIONI - INTEGRAZIONE GUADAGNI - TRATTAMENTO - MODALITA' - DIVERSITA' - B) PENSIONE - INTEGRAZIONE SALARIALE A CARICO DELLA C.I.G. - CUMULO - DIVIETO - MANCATA PREVISIONE - C) INTEGRAZIONE SALARIALE - DIRITTO - INOSSERVANZA DELL'ART. 5 L. N. 164 DEL 1975 - PERDITA TOTALE O PARZIALE - SOMMA EQUIVALENTE - CORRESPONSIONE - OBBLIGO A CARICO DELL'IMPRENDITORE - MANCATA PREVISIONE - INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. A) - COM.DISP. R.D.L. 13 NOVEMBRE 1924, N. 1825, ARTT. 6, ULTIMO COMMA; D.P.R. 28 LUGLIO 1960 N. 1098, ARTT. 2 E 27; L. 20 MAGGIO 1975 N. 164 ARTT. 2 E 15. B) - L. 30 APRILE 1969, N. 153, ARTT. 20 E 22; L. 11 AGOSTO 1972, N. 485, ART. 23; L. 3 GIUGNO 1975, N. 160, ART. 10; L. 21 DICEMBRE 1978 N. 843, ART. 16. C) - L. 20 MAGGIO 1975, N. 164, ART. 7, ULTIMO COMMA. - COST., ARTT. 3, 4, 35, 38.
Testo
La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile se l'ordinanza di rimessione ometta del tutto di esaminarne la rilevanza o affermi apoditticamente la sussistenza di essa, senza indicare per quali ragioni ed in quali termini, in riferimento alla fattispecie, le norme censurate debbano trovare applicazione. (Inammissibilita` delle questioni di costituzionalita`: A) del combinato disposto degli artt. 6, ultimo comma del r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825; e 2 27 dell'Accordo interconfederale 23 maggio 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1098; 2 e 15 L. 20 maggio 1975 n. 164, denunziato - in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost. - nella parte in cui dispone un trattamento di integrazione guadagni diverso a seconda che si tratti di operai o impiegati; B) degli artt. 20 e 22, L. 30 aprile 1969 n. 153; 23, 11 agosto 1972, n. 485; 10, L. 3 giugno 1975 n. 160 e 16, L. 21 dicembre 1978 n. 843, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - in quanto non equiparano il trattamento di integrazione salariale a carico della C.I.G. alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, ai fini dell'operativita` del divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni; C) dell'art. 7, ultimo comma, L. 20 maggio 1975 n. 164, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - in quanto non estende a carico dell'imprenditore l'obbligo di corrispondere ai dipendenti che abbiano subito una perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, una somma equivalente alla stessa, nei casi in cui la detta perdita derivi da inosservanza dell'art. 5 stessa L. n. 164 del 1975). - Cfr.O.nn. 109/1984; 86/1983; 79/1983.
La questione di legittimita` costituzionale va dichiarata inammissibile se l'ordinanza di rimessione ometta del tutto di esaminarne la rilevanza o affermi apoditticamente la sussistenza di essa, senza indicare per quali ragioni ed in quali termini, in riferimento alla fattispecie, le norme censurate debbano trovare applicazione. (Inammissibilita` delle questioni di costituzionalita`: A) del combinato disposto degli artt. 6, ultimo comma del r.d.l. 13 novembre 1924 n. 1825; e 2 27 dell'Accordo interconfederale 23 maggio 1946, reso efficace erga omnes con d.P.R. 28 luglio 1960 n. 1098; 2 e 15 L. 20 maggio 1975 n. 164, denunziato - in riferimento agli artt. 3, 4 e 35 Cost. - nella parte in cui dispone un trattamento di integrazione guadagni diverso a seconda che si tratti di operai o impiegati; B) degli artt. 20 e 22, L. 30 aprile 1969 n. 153; 23, 11 agosto 1972, n. 485; 10, L. 3 giugno 1975 n. 160 e 16, L. 21 dicembre 1978 n. 843, denunziati - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - in quanto non equiparano il trattamento di integrazione salariale a carico della C.I.G. alla retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi, ai fini dell'operativita` del divieto di cumulo tra pensioni e retribuzioni; C) dell'art. 7, ultimo comma, L. 20 maggio 1975 n. 164, denunziato - in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost. - in quanto non estende a carico dell'imprenditore l'obbligo di corrispondere ai dipendenti che abbiano subito una perdita totale o parziale del diritto all'integrazione salariale, una somma equivalente alla stessa, nei casi in cui la detta perdita derivi da inosservanza dell'art. 5 stessa L. n. 164 del 1975). - Cfr.O.nn. 109/1984; 86/1983; 79/1983.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 4
Costituzione
art. 35
Costituzione
art. 38
Altri parametri e norme interposte