Ordinanza 96/1988 (ECLI:IT:COST:1988:96)
Massima numero 10275
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:  10274


Titolo
ORD. 96/88 B. PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - PENSIONE DI RIVERSIBILITA' - TITOLARITA' - PENSIONE DIRETTA - TITOLARITA' - CUMULO - INTEGRAZIONE AL MINIMO - CALCOLO - MODALITA' - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE A QUO. - L. 21 LUGLIO 1965, N. 903, ART. 22.

Testo
Va ordinata la restituzione degli atti al giudice a quo affinche` questi riesamini la rilevanza delle questioni sollevate, nel caso in cui, successivamente all'ordinanza di rimessione, sia intervenuta una declaratoria di illegittimita` costituzionale relativamente alla norma denunziata dal giudice stesso in subordine ad altra. (Questione di legittimita` costituzionale dell'art. 22, L. 21 luglio 1965 n. 903, in relazione all'art. 2, secondo comma, lettera a) della L. 12 agosto 1962 n. 1338, quale risulta a seguito della sentenza della Corte costituzionale 12 febbraio 1981 n. 34, nella parte in cui - in contrasto con gli artt. 3 e 38 Cost. - non prevede che la pensione di riversibilita` sia calcolata in proporzione all'ammontare della pensione diretta integrata al trattamento minimo che il titolare della pensione assicurativa avrebbe diritto di percepire o al momento della morte o con riferimento ai periodi anche successivi a tale even- to, se fosse ancora in vita e godesse della pensione diretta). - v. S. n. 34/1981. - Cfr. S. nn. 102/1982; 314/1985; 230/1974 e 263/1973; Ord. n. 345/1985.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte