Ordinanza 47/2021 (ECLI:IT:COST:2021:47)
Massima numero 43680
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO - Redattore DE PRETIS
Udienza Pubblica del
10/03/2021; Decisione del
10/03/2021
Deposito del 23/03/2021; Pubblicazione in G. U. 24/03/2021
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Straniero - Richiedenti protezione internazionale - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, non discriminazione, nonché del diritto di stabilire liberamente la residenza sul territorio dello Stato, anche in relazione a fonti sovranazionali - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Straniero - Richiedenti protezione internazionale - Previsione che il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica - Denunciata violazione dei diritti inviolabili della persona, dei principi di ragionevolezza, uguaglianza, non discriminazione, nonché del diritto di stabilire liberamente la residenza sul territorio dello Stato, anche in relazione a fonti sovranazionali - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Salerno, Ferrara e Palermo in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2, par. 1, Prot. n. 4 CEDU, nonché in relazione all'art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - dell'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 132 del 2018, secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. La sentenza n. 186 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dai rimettenti. (Precedenti citati: ordinanze n. 225 del 2020, n. 220 del 2020, n. 203 del 2020, n. 186 del 2020, n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020).
Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per sopravvenuta carenza di oggetto, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dai Tribunali di Salerno, Ferrara e Palermo in riferimento agli artt. 2, 3, 16, 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 2, par. 1, Prot. n. 4 CEDU, nonché in relazione all'art. 12 del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici - dell'art. 4, comma 1-bis, del d.lgs. n. 142 del 2015, introdotto dall'art. 13, comma 1, lett. a), n. 2), del d.l. n. 113 del 2018, conv. con modif. nella legge n. 132 del 2018, secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta di asilo non costituisce titolo per l'iscrizione anagrafica. La sentenza n. 186 del 2020 ha già dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione censurata nei termini auspicati dai rimettenti. (Precedenti citati: ordinanze n. 225 del 2020, n. 220 del 2020, n. 203 del 2020, n. 186 del 2020, n. 125 del 2020 e n. 105 del 2020).
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
18/08/2015
n. 142
art. 4
co. 1
decreto-legge
04/10/2018
n. 113
art. 13
co. 1
legge
01/12/2018
n. 132
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 16
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
Protocollo n. 4 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali
n.
art. 2 paragrafo 1
patto internazionale dei diritti civili e politici
n.
art. 12