Ordinanza 101/1988 (ECLI:IT:COST:1988:101)
Massima numero 10280
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 101/88. LAVORO E PREVIDENZA (CONTROVERSIE IN MATERIA DI) - COSTITUZIONE DEL CONVENUTO - COSTITUZIONE FUORI TERMINE - DIPENDENZA DA CASO FORTUITO O DA FORZA MAGGIORE - ECCEZIONE RELATIVA - PRECLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - COD. PROC. CIV., ART. 416, PRIMO COMMA. - COST., ART. 24.

Testo
E' manifestamente inammissibile, per difetto di motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimita` costituzionale quando il giudice a quo, pur affermando la sussistenza della rilevanza, omette di precisare la concreta applicabilita` della norma cen- surata nel giudizio di merito ovvero di accertare se la norma stessa sia riconducibile alla fattispecie controversa. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 24 Cost. - dell'art. 416, primo comma, cod.proc.civ., nella parte in cui prevede che il conve- nuto, nelle controversie individuali di lavoro, costituendosi, deve proporre, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito non rile- vabili d'ufficio, senza far salva l'ipotesi del caso fortuito o della forza maggiore che abbiano impedito alla parte di costi- tuirsi nei termini).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Altri parametri e norme interposte