Ordinanza 107/1988 (ECLI:IT:COST:1988:107)
Massima numero 10286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CORASANITI
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 107/88. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DELL'I.A.C.P. - REDDITO DEGLI STESSI ECCEDENTE DETERMINATI LIVELLI - APPLICAZIONE DEL REGIME DELL'EQUO CANONE - POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE DI EFFETTUARE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - D.P.R. 5 GENNAIO 1950, N. 180, ART. 62; D.P.R. 30 DICEMBRE 1972, N. 1036, ART. 14; LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 513, ARTT. 22 E 23. - COST. ARTT. 3, 24 E 113.
ORD. 107/88. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI ASSEGNATARI DI ALLOGGI DELL'I.A.C.P. - REDDITO DEGLI STESSI ECCEDENTE DETERMINATI LIVELLI - APPLICAZIONE DEL REGIME DELL'EQUO CANONE - POTERE DELL'AMMINISTRAZIONE DI EFFETTUARE RITENUTE SULLE RETRIBUZIONI - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLE QUESTIONI. - D.P.R. 5 GENNAIO 1950, N. 180, ART. 62; D.P.R. 30 DICEMBRE 1972, N. 1036, ART. 14; LEGGE 8 AGOSTO 1977, N. 513, ARTT. 22 E 23. - COST. ARTT. 3, 24 E 113.
Testo
L'applicazione dell'equo canone (in luogo del "canone sociale") - qualora il reddito del pubblico dipendente assegnatario di alloggio I.A.C.P. ecceda determinati livelli - non comporta la definitiva novazione del rapporto di assegnazione, nel quale anche in tal caso coesistono, con aspetti privatistici, elementi pubblicistici, attinenti sia al titolo dell'assegnazione e sia alla sempre aperta possibilita` di un ripristino del canone sociale. Pertanto e` giustificata, anche in ragione della comune natura pubblica dell'ente datore di lavoro e dell'I.A.C.P., la perdurante applicabilita` dell'istituto delle ritenute su stipendi salari e pensioni degli inquilini-pubblici dipendenti, che costituisce soltanto una speciale modalita` di riscossione dell'equo canone, di per se` non vessatoria, in quanto nei confronti della stessa sono consentiti rimedi giurisdizionali (quanto alla determinazione del canone e alla conseguente legittimita` e ulteriore eseguibilita` della ritenuta). (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., degli artt. 62 d.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, 14 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, 22 e 23 legge 8 agosto 1977, n. 513).
L'applicazione dell'equo canone (in luogo del "canone sociale") - qualora il reddito del pubblico dipendente assegnatario di alloggio I.A.C.P. ecceda determinati livelli - non comporta la definitiva novazione del rapporto di assegnazione, nel quale anche in tal caso coesistono, con aspetti privatistici, elementi pubblicistici, attinenti sia al titolo dell'assegnazione e sia alla sempre aperta possibilita` di un ripristino del canone sociale. Pertanto e` giustificata, anche in ragione della comune natura pubblica dell'ente datore di lavoro e dell'I.A.C.P., la perdurante applicabilita` dell'istituto delle ritenute su stipendi salari e pensioni degli inquilini-pubblici dipendenti, che costituisce soltanto una speciale modalita` di riscossione dell'equo canone, di per se` non vessatoria, in quanto nei confronti della stessa sono consentiti rimedi giurisdizionali (quanto alla determinazione del canone e alla conseguente legittimita` e ulteriore eseguibilita` della ritenuta). (Manifesta infondatezza delle questioni di legittimita` costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 24 e 113 Cost., degli artt. 62 d.P.R. 5 gennaio 1950, n.180, 14 del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1036, 22 e 23 legge 8 agosto 1977, n. 513).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Altri parametri e norme interposte