Ordinanza 108/1988 (ECLI:IT:COST:1988:108)
Massima numero 10287
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
10288
Titolo
ORD. 108/88 A. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - FATTURE NON INSERITE NELLE DICHIARAZIONI MENSILI O TRIMESTRALI - RIVALSA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ART.55. - COST., ARTT. 76 E 53, PRIMO COMMA.
ORD. 108/88 A. IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - FATTURE NON INSERITE NELLE DICHIARAZIONI MENSILI O TRIMESTRALI - RIVALSA OBBLIGATORIA - ESCLUSIONE - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 633, ART.55. - COST., ARTT. 76 E 53, PRIMO COMMA.
Testo
L'ordinamento tributario, per sua natura,si fonda anche su doveri di lealta` e correttezza da parte del contribuente; conseguentemente, il legislatore puo`, nella sua discrezionalita`, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza di tali doveri purche` non risultino superati i limiti della ragionevolezza, il che evidentemente non accade per la disposizione che, in materia di IVA, non consente la rivalsa obbligatoria per quella parte di imposte risultante da fatture regolari, portate a conoscenza dell'ufficio e da questo utilizzate per la ricostruzione del volume di affari dell'azienda, ma non inserite nelle dichiarazioni mensili o trimestrali, perche` omesse. Inoltre, nella specie, non risulta violata la delega contenuta nell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ai sensi del quale era espressamente previsto che al principio della detrazione dell'iva potessero apportarsi le "eccezioni necessarie per prevenire evasioni". (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
L'ordinamento tributario, per sua natura,si fonda anche su doveri di lealta` e correttezza da parte del contribuente; conseguentemente, il legislatore puo`, nella sua discrezionalita`, dettare misure atte a prevenire l'inosservanza di tali doveri purche` non risultino superati i limiti della ragionevolezza, il che evidentemente non accade per la disposizione che, in materia di IVA, non consente la rivalsa obbligatoria per quella parte di imposte risultante da fatture regolari, portate a conoscenza dell'ufficio e da questo utilizzate per la ricostruzione del volume di affari dell'azienda, ma non inserite nelle dichiarazioni mensili o trimestrali, perche` omesse. Inoltre, nella specie, non risulta violata la delega contenuta nell'art. 5 della legge 9 ottobre 1971, n. 825 ai sensi del quale era espressamente previsto che al principio della detrazione dell'iva potessero apportarsi le "eccezioni necessarie per prevenire evasioni". (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 76 e 53, primo comma, Cost. - dell'art. 55 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 53
co. 1
Altri parametri e norme interposte