Ordinanza 109/1988 (ECLI:IT:COST:1988:109)
Massima numero 10289
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 109/88. CITTADINANZA - PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA - CITTADINO ITALIANO CHE ACQUISTI SPONTANEAMENTE LA CITTADINANZA STRANIERA O STABILISCA ALL'ESTERO LA RESIDENZA - OBBLIGHI DEL SERVIZIO MILITARE - PERSISTENZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RINUNZIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, ART. 8, SECONDO COMMA. - COST., ART. 3.
ORD. 109/88. CITTADINANZA - PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA - CITTADINO ITALIANO CHE ACQUISTI SPONTANEAMENTE LA CITTADINANZA STRANIERA O STABILISCA ALL'ESTERO LA RESIDENZA - OBBLIGHI DEL SERVIZIO MILITARE - PERSISTENZA - DISPARITA' DI TRATTAMENTO RISPETTO AI CASI DI PERDITA DELLA CITTADINANZA ITALIANA PER RINUNZIA - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 13 GIUGNO 1912, N. 555, ART. 8, SECONDO COMMA. - COST., ART. 3.
Testo
La perdita della cittadinanza italiana prevista dal n. 1 dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912 n. 555 - sotto cui va contemplato il caso all'esame del giudice a quo - attiene al soggetto che, cittadino italiano fin dalla nascita, acquista in seguito, spontaneamente, una cittadinanza straniera e stabilisce la propria residenza all'estero, mentre la perdita della cittadi- nanza per rinunzia, contemplata dall'art. 7 della legge citata, ha esclusivo riguardo al soggetto che sin dalla nascita gode di un duplice 'status civitatis': italiano 'iure sanguinis' e stra- niero 'iure soli'; sicche` la obiettiva diversita` delle situazioni giustifica il differente trattamento previsto circa gli obblighi militari, pur essendo auspicabile un'organica revisione legisla- tiva della materia, che tenga conto dell'evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha favorito sempre piu` la liberta` di stabili- mento in paesi stranieri. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, comma secondo, della Legge 13 giugno 1912 n. 555, in riferimento all'art. 3 Cost.).
La perdita della cittadinanza italiana prevista dal n. 1 dell'art. 8 della legge 13 giugno 1912 n. 555 - sotto cui va contemplato il caso all'esame del giudice a quo - attiene al soggetto che, cittadino italiano fin dalla nascita, acquista in seguito, spontaneamente, una cittadinanza straniera e stabilisce la propria residenza all'estero, mentre la perdita della cittadi- nanza per rinunzia, contemplata dall'art. 7 della legge citata, ha esclusivo riguardo al soggetto che sin dalla nascita gode di un duplice 'status civitatis': italiano 'iure sanguinis' e stra- niero 'iure soli'; sicche` la obiettiva diversita` delle situazioni giustifica il differente trattamento previsto circa gli obblighi militari, pur essendo auspicabile un'organica revisione legisla- tiva della materia, che tenga conto dell'evoluzione dei rapporti e degli scambi che ha favorito sempre piu` la liberta` di stabili- mento in paesi stranieri. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 8, comma secondo, della Legge 13 giugno 1912 n. 555, in riferimento all'art. 3 Cost.).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte