Sentenza 48/2021 (ECLI:IT:COST:2021:48)
Massima numero 43716
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 26/03/2021; Pubblicazione in G. U. 31/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43717  43718  43719  43720  43721


Titolo
Giudice rimettente - Plausibile motivazione sulla propria giurisdizione nel giudizio principale (nella specie: in materia elettorale) - Ammissibilità delle questioni - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo

Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità perché il giudice a quo difetterebbe in modo macroscopico e manifesto di giurisdizione in materia elettorale, riservando l'art. 66 Cost. alle Camere ogni controversia e contestazione relativa al riguardo, intendendosi incluso in questa definizione il procedimento elettorale preparatorio. L'affermazione del rimettente circa l'esistenza della propria giurisdizione sul ricorso che ha dato origine alle questioni non solo non risulta implausibile, ma si rivela conforme al quadro costituzionale, in cui al riconoscimento di un diritto deve necessariamente accompagnarsi la garanzia della sua tutela in sede giurisdizionale, anche per le elezioni politiche, mediante la previsione di un rito ad hoc, che assicuri una giustizia pre-elettorale tempestiva. In mancanza di tale rito, l'azione di accertamento di fronte al giudice ordinario - sempre che sussista l'interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.) - risulta l'unico rimedio possibile per consentire la verifica della pienezza del diritto di elettorato passivo e la sua conformità alla Costituzione. (Precedente citato: sentenza n. 236 del 2010).

Per costante giurisprudenza costituzionale, la motivazione del rimettente sulla propria giurisdizione nel giudizio principale deve essere non implausibile. (Precedenti citati: sentenze n. 267 del 2020, n. 99 del 2020, n. 44 del 2020 e n. 24 del 2020, n. 52 del 2018 e n. 39 del 2018).

Se è vero che una tutela dei diritti effettiva richiede l'accesso a un giudice, il diritto in particolare alla tutela giurisdizionale va ascritto tra i principi supremi del nostro ordinamento costituzionale, in cui è intimamente connesso con lo stesso principio di democrazia l'assicurare a tutti e sempre, per qualsiasi controversia, un giudice e un giudizio. (Precedenti citati: sentenze n. 35 del 2017, n. 110 del 2015, n. 238 del 2014, n. 182 del 2014, n. 1 del 2014, n. 119 del 2013, n. 26 del 1999, n. 18 del 1982, n. 82 del 1996 e n. 47 del 1970; ordinanza n. 165 del 2016).



Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 18  co. 1

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 18  co. 2

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 66

Altri parametri e norme interposte