Ordinanza 110/1988 (ECLI:IT:COST:1988:110)
Massima numero 10290
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 11/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 110/88. ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ELETTRICHE NAZIONALIZZATE - TRASFERIMENTO DEL RELATIVO PERSONALE ALL'E.N.E.L. - CONDIZIONE TEMPORALE LIMITATIVA - ESCLUSIONE DAI TRASFERIMENTI DEL PERSONALE ASSUNTO POSTERIORMENTE AL 1^ GENNAIO 1962 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ART. 13. COMMA TERZO. - COST., ART. 3.
ORD. 110/88. ENERGIA ELETTRICA - IMPRESE ELETTRICHE NAZIONALIZZATE - TRASFERIMENTO DEL RELATIVO PERSONALE ALL'E.N.E.L. - CONDIZIONE TEMPORALE LIMITATIVA - ESCLUSIONE DAI TRASFERIMENTI DEL PERSONALE ASSUNTO POSTERIORMENTE AL 1^ GENNAIO 1962 - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 6 DICEMBRE 1962, N. 1643, ART. 13. COMMA TERZO. - COST., ART. 3.
Testo
Il limite temporale, del 1^ gennaio 1962, apposto dalla legge istitutiva dell'E.N.E.L. e con riferimento al quale era previsto il trasferimento all'ente del solo personale delle imprese elettriche nazionalizzate in servizio a quella data, non appare ingiustificatamente discriminatorio nei confronti del personale assunto posteriormente ed escluso dal trasferimento, in quanto la 'ratio' della legge e della previsione del suddetto limite corrisponde all'esigenza di assicurare la disponibilita` di personale adeguato, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di quello dell'impresa - e fatta salva in ogni caso l'applicabilita` dell'art. 2112 cod.civ. -, nonche` di determinare con certezza gli organici dell'Ente pubblico secondo un principio di economicita` della gestione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 261/1976.
Il limite temporale, del 1^ gennaio 1962, apposto dalla legge istitutiva dell'E.N.E.L. e con riferimento al quale era previsto il trasferimento all'ente del solo personale delle imprese elettriche nazionalizzate in servizio a quella data, non appare ingiustificatamente discriminatorio nei confronti del personale assunto posteriormente ed escluso dal trasferimento, in quanto la 'ratio' della legge e della previsione del suddetto limite corrisponde all'esigenza di assicurare la disponibilita` di personale adeguato, nel rispetto dei diritti dei lavoratori e di quello dell'impresa - e fatta salva in ogni caso l'applicabilita` dell'art. 2112 cod.civ. -, nonche` di determinare con certezza gli organici dell'Ente pubblico secondo un principio di economicita` della gestione. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 13 della Legge 6 dicembre 1962, n. 1643, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.). - S.n. 261/1976.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte