Ordinanza 114/1988 (ECLI:IT:COST:1988:114)
Massima numero 10294
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
10295
Titolo
ORD. 114/88 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI NON DI RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - PASSAGGIO IN RUOLO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE, A TITOLO DI ASSEGNO PERSONALE, DELL'EVENTUALE ECCEDENZA DELLA RETRIBUZIONE BASE GODUTA NELLA POSIZIONE NON DI RUOLO - OMESSA PREVISIONE DI ANALOGO TRATTAMENTO PER IL PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L.C.P.S. 4 APRILE 1947, N. 207, ART. 18. - COST., ARTT. 3, 36.
ORD. 114/88 A. IMPIEGO PUBBLICO - DIPENDENTI NON DI RUOLO DELLE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO - PASSAGGIO IN RUOLO - DIRITTO ALLA CONSERVAZIONE, A TITOLO DI ASSEGNO PERSONALE, DELL'EVENTUALE ECCEDENZA DELLA RETRIBUZIONE BASE GODUTA NELLA POSIZIONE NON DI RUOLO - OMESSA PREVISIONE DI ANALOGO TRATTAMENTO PER IL PERSONALE INSEGNANTE NON DI RUOLO - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L.C.P.S. 4 APRILE 1947, N. 207, ART. 18. - COST., ARTT. 3, 36.
Testo
Non sussiste omogeneita` di situazioni tra il personale civile, di ruolo e non, delle Amministrazioni dello Stato e il personale insegnante, assoggettato ad una autonoma organica disciplina diversificata sotto svariati aspetti; ne` puo`, conseguentemente, esservi irragionevole disparita` di trattamento con riferimento ad una specifica disposizione compresa nella disciplina dettata per la prima categoria di dipendenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18 D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, denunziato in quanto esclude il personale insegnante non di ruolo dal diritto, attribuito ad altre categorie di dipendenti civili non di ruolo dello Stato, alla conservazione, a titolo di assegno personale, dell'eccedenza eventuale dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo).
Non sussiste omogeneita` di situazioni tra il personale civile, di ruolo e non, delle Amministrazioni dello Stato e il personale insegnante, assoggettato ad una autonoma organica disciplina diversificata sotto svariati aspetti; ne` puo`, conseguentemente, esservi irragionevole disparita` di trattamento con riferimento ad una specifica disposizione compresa nella disciplina dettata per la prima categoria di dipendenti. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 18 D.L.C.P.S. 4 aprile 1947, n. 207, denunziato in quanto esclude il personale insegnante non di ruolo dal diritto, attribuito ad altre categorie di dipendenti civili non di ruolo dello Stato, alla conservazione, a titolo di assegno personale, dell'eccedenza eventuale dell'importo della retribuzione base goduta nell'impiego non di ruolo).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 36
Altri parametri e norme interposte