Ordinanza 115/1988 (ECLI:IT:COST:1988:115)
Massima numero 10296
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 115/88. SANITA' PUBBLICA - PERSONALE OSPEDALIERO - TRATTAMENTO ECONOMICO - PROVENTI O INDENNITA' ECCEDENTI QUELLI PREVISTI DA LEGGE O DA ACCORDI NAZIONALI - DIVIETO DI CORRESPONSIONE - TRATTAMENTI DELIBERATI IN DIFFORMITA' DAL DIVIETO - REVOCA - ESONERO DA RESPONSABILITA' DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI CHE LI AVEVANO DISPOSTI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE 8 AGOSTO 1980, N. 441, ART. 10 BIS. - COST., ARTT. 3, 24, 25, 28, 42, 54, 97, 101, 103.

Testo
La intervenuta illegittimita` - dichiarata con sentenza dalla Corte - del divieto di corrispondere al personale ospedaliero proventi o indennita` eccedenti quelli previsti da disposizioni di legge o da accordi nazionali, toglie fondamento alle ulteriori questioni proposte, relative sia alla prevista esclusione della responsabilita` degli amministratori che hanno disposto i trattamenti economici vietati sia alla revoca degli stessi trattamenti. (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale dell'art. 10 bis della l. 8 agosto 1980, n. 441 sollevate in riferimento agli artt. 3,24,25,28,42,54,97,101,103 Cost.). - v. S. n. 161/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 25

Costituzione  art. 28

Costituzione  art. 42

Costituzione  art. 54

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 103

Altri parametri e norme interposte