Ordinanza 117/1988 (ECLI:IT:COST:1988:117)
Massima numero 10299
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del
14/01/1988; Decisione del
14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
10298
Titolo
ORD. 117/88 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - CACCIA - RISERVE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLE SEZIONI PROVINCIALI CACCIATORI DELLA F.I.C. (FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA) - ASSERITA DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE A SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI LOCALI - ASSENZA DI PLURALISMO DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE IN CAMPO VENATORIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. T.A.A. 30 SETTEMBRE 1964, N. 30, ARTT. 2, 3. - ST. T.A.A., ARTT. 16, 18, 4, 8; COST., ART. 18.
ORD. 117/88 B. REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE - CACCIA - RISERVE - AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALLE SEZIONI PROVINCIALI CACCIATORI DELLA F.I.C. (FEDERAZIONE ITALIANA CACCIA) - ASSERITA DELEGA DI FUNZIONI AMMINISTRATIVE A SOGGETTI DIVERSI DAGLI ENTI LOCALI - ASSENZA DI PLURALISMO DELLE STRUTTURE ASSOCIATIVE IN CAMPO VENATORIO - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - LEGGE REG. T.A.A. 30 SETTEMBRE 1964, N. 30, ARTT. 2, 3. - ST. T.A.A., ARTT. 16, 18, 4, 8; COST., ART. 18.
Testo
L'assoluto difetto di motivazione, nell'ordinanza di rimessione, in ordine alla rilevanza della questione sollevata comporta che se ne ribadisca l'inammissibilita`, gia` dichiarata, in una analoga fattispecie; rinvenendosi ulteriore motivo di inammissibilita` nella stessa censura prospettata, dacche` le norme impugnate non prevedono in alcun modo la delega di funzioni amministrative alla F.I.C. (Federazione italiana caccia), che, ove sussistente, non potrebbe che discendere da norme regolamentari. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, 3 legge reg. T.A.A. 30 settembre 1964, n. 30 - denunciati per contrasto con gli artt. 18, in relazione all'art. 16, e 4, 8 St. T.A.A., nonche` con l'art. 18 Cost. - in quanto, concedendo la gestione delle riserve di caccia alle sezioni provinciali della F.I.C., avrebbero delegato funzioni amministrative a soggetti diversi dagli enti locali, ledendo, inoltre, sia il principio generale dell'ordinamento concernente la "gestione sociale del territorio" sia il pluralismo associativo in campo venatorio). - S. n. 212/1970; O. n. 501/1987.
L'assoluto difetto di motivazione, nell'ordinanza di rimessione, in ordine alla rilevanza della questione sollevata comporta che se ne ribadisca l'inammissibilita`, gia` dichiarata, in una analoga fattispecie; rinvenendosi ulteriore motivo di inammissibilita` nella stessa censura prospettata, dacche` le norme impugnate non prevedono in alcun modo la delega di funzioni amministrative alla F.I.C. (Federazione italiana caccia), che, ove sussistente, non potrebbe che discendere da norme regolamentari. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale degli artt. 2, 3 legge reg. T.A.A. 30 settembre 1964, n. 30 - denunciati per contrasto con gli artt. 18, in relazione all'art. 16, e 4, 8 St. T.A.A., nonche` con l'art. 18 Cost. - in quanto, concedendo la gestione delle riserve di caccia alle sezioni provinciali della F.I.C., avrebbero delegato funzioni amministrative a soggetti diversi dagli enti locali, ledendo, inoltre, sia il principio generale dell'ordinamento concernente la "gestione sociale del territorio" sia il pluralismo associativo in campo venatorio). - S. n. 212/1970; O. n. 501/1987.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 16
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 18
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 4
statuto regione Trentino Alto Adige
art. 8
Costituzione
art. 18
Altri parametri e norme interposte