Elezioni - Contenzioso elettorale - Controversie in materia di elettorato passivo - Necessità di predisporre una tutela giurisdizionale - Salvaguardia dell'autonomia del Parlamento.
Il tenore dell'art. 66 Cost. non sottrae affatto al giudice ordinario, quale giudice naturale dei diritti, la competenza a conoscere della violazione del diritto di elettorato passivo nella fase antecedente alle elezioni, quando non si ragiona né di componenti eletti di un'assemblea parlamentare né dei loro titoli di ammissione. Se, infatti, la "grande regola" del diritto al giudice e alla tutela giurisdizionale effettiva dei propri diritti, in quanto scelta che appartiene ai grandi principi di civiltà del tempo presente, non può conoscere eccezioni, salvo quelle strumentali alla necessità di garantire l'indipendenza del Parlamento, non vi sono ragioni per attribuire all'art. 66 Cost. il significato di estendere, anziché ridurre, quelle eccezioni. Spetta naturalmente alla giurisprudenza comune tenere in conto questa interpretazione, quanto alla conseguente lettura delle disposizioni di legge ordinaria che con l'art. 66 Cost. fanno sistema, e fra queste, soprattutto, dell'art. 87 del d.P.R. n. 361 del 1957. (Precedenti citati: sentenze n. 262 del 2017, n. 25 del 2008, n. 288 del 2007, n. 160 del 1997, n. 141 del 1996, n. 344 del 1993, n. 539 del 1990, n. 571 del 1989 e n. 235 del 1988).
Le questioni attinenti le candidature, che vengono ammesse o respinte dagli uffici competenti, nel procedimento elettorale preparatorio, riguardano un diritto soggettivo, tutelato per di più da una norma costituzionale, come tale rientrante, in linea di principio, nella giurisdizione del giudice ordinario. Pertanto, la forza precettiva dell'art. 66 Cost. non copre il contenzioso pre-elettorale, che perciò ben può essere escluso dal suo perimetro di efficacia. (Precedente citato: sentenza n. 259 del 2009).
Nell'ambito del c.d. contenzioso elettorale preparatorio rientrano le controversie relative a tutti gli atti del procedimento preparatorio alle elezioni, nel quale è inclusa la fase dell'ammissione delle liste o di candidati, e che si distingue da quello occasionato dal procedimento elettorale vero e proprio, che invece comprende le controversie relative alle operazioni elettorali e alla successiva proclamazione degli eletti. (Precedente citato: sentenza n. 236 del 2010).
Il controllo effettuato dalle Camere sulla convalida della elezione dei propri componenti si configura come unica eccezione al sistema generale di tutela giurisdizionale in materia di elezioni. (Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2009 e n. 113 del 1993).
Nel caso del diritto di elettorato passivo, per ciò che concerne le elezioni politiche nazionali, manca una disciplina legislativa che assicuri accesso tempestivo alla tutela giurisdizionale nei confronti di decisioni in ipotesi lesive dell'esistenza stessa del diritto, nel cui ambito è ben possibile ricorrere al giudice avverso analoghe decisioni e, in quella sede, eccepire le pertinenti questioni di legittimità costituzionale. (Precedenti citati: sentenze n. 214 del 2017, n. 276 del 2016 e n. 236 del 2015).
In materia elettorale, l'attività di controllo svolta dagli Uffici centrali circoscrizionali e dall'Ufficio centrale nazionale ha natura amministrativa, benché siano collocati presso le Corti d'appello e la Corte di cassazione, evidente risultando la carenza, sia sotto il profilo funzionale sia sotto quello strutturale, di un nesso organico di compenetrazione istituzionale che consenta di ritenere che essi costituiscano sezioni specializzate degli uffici giudiziari presso cui sono costituiti. (Precedenti citati: sentenze n. 259 del 2009, n. 29 del 2003, n. 104 del 2006, n. 164 del 2008 e n. 387 del 1996; ordinanze n. 196 del 2020, n. 512 del 2000 e n. 117 del 2006).
È impossibile riconoscere ai partiti politici la natura di poteri dello Stato. (Precedente citato: ordinanza n. 79 del 2006).