Ordinanza 120/1988 (ECLI:IT:COST:1988:120)
Massima numero 10302
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CAIANIELLO
Udienza Pubblica del  14/01/1988;  Decisione del  14/01/1988
Deposito del 26/01/1988; Pubblicazione in G. U. 10/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 120/88. SANITA' PUBBLICA - ENTI OSPEDALIERI - PERSONALE SANITARIO - INCOMPATIBILITA' CON L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' LIBERO- PROFESSIONALE IN CASE DI CURA PRIVATE - OMESSA IMPOSIZIONE AGLI ENTI DI PREDISPORRE IDONEE ATTREZZATURE, NEL LORO INTERNO, PER L'ESERCIZIO DELLA PREDETTA ATTIVITA' - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 12 FEBBRAIO 1968, N. 132, ART. 43, LETT. B); D.P.R. 27 MARZO 1969, N. 130, ARTT. 47, PRIMO E TERZO COMMA, 133. - COST., ARTT. 3, 4, 97.

Testo
L'esistenza o meno di idonee attrezzature, all'interno degli ospedali, onde consentire ai sanitari l'esercizio della libera attivita` professionale, stante il divieto - poi abolito - di svolgerla presso case di cura private, e` cagione di una disparita` di mero fatto tra i sanitari medesimi, irrilevante sotto il profilo del rispetto del principio di eguaglianza nonche` sotto quello del buon andamento del settore ospedaliero. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 43, lett. b, l. 12 febbraio 1968, n. 132 e degli artt. 47, primo e terzo comma, e 133 d.P.R. 27 marzo 1969, n. 130, sollevata in riferimento agli artt. 3, 4, 97 Cost.; questione gia` decisa con S. n. 103/1977). - cfr. S. n. 103/1977 e O. n. 175/1982.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 4

Costituzione  art. 97

Altri parametri e norme interposte