Sentenza 123/1988 (ECLI:IT:COST:1988:123)
Massima numero 10311
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del  27/01/1988;  Decisione del  27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:  10305  10306  10307  10308  10309  10310  10312  10313  10314  10315  10316  10317


Titolo
SENT. 123/88 G. IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATO DEGLI ENTI LOCALI - COMBATTENTI ED EQUIPARATI - BENEFICI - ONERI FINANZIARI - COPERTURA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA'. - LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 824, ART. 6. - COST., ARTT. 52, 81.

Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimita` costituzionale avente ad oggetto una norma gia` dichiarata, 'in parte qua', costituzionalmente illegittima. (Manifesta inammissi- bilita` della questione sollevata in riferimento agli artt. 52 e 81, comma quarto, Cost. e relativa all'art. 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824, gia` dichiarato costituzionalmente illegittimo "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico"). - S. n. 92/1981.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 52

Costituzione  art. 81

Altri parametri e norme interposte