Sentenza 123/1988 (ECLI:IT:COST:1988:123)
Massima numero 10314
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
27/01/1988; Decisione del
27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Titolo
SENT. 123/88 L. ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DIPENDENTI - COMBATTENTI ED EQUIPARATI - BENEFICI - APPLICAZIONE AI TRATTAMENTI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 9 MAGGIO 1984, N. 118, ARTICOLO UNICO. - COST., ARTT. 101, COMMA SECONDO, 104, COMMA PRIMO.
SENT. 123/88 L. ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DIPENDENTI - COMBATTENTI ED EQUIPARATI - BENEFICI - APPLICAZIONE AI TRATTAMENTI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA- NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 9 MAGGIO 1984, N. 118, ARTICOLO UNICO. - COST., ARTT. 101, COMMA SECONDO, 104, COMMA PRIMO.
Testo
La legge di interpretazione autentica non si distingue dalla legge innovativa con efficacia retroattiva, e non interferisce, di per se`, con la sfera riservata al potere giudiziario; pertanto - nel rispetto dei limiti posti dall'art. 25 Cost. o da altri specifici disposti costituzionali (ad esempio l'art. 3) - il legislatore puo` conferire efficacia retroattiva alle sue disposi- zioni mediante un'apposita norma, ovvero, indifferentemente, mediante l'autodefinizione di interpretazione autentica, della cui legittimita` non costituisce presupposto indispensabile l'esi- stenza di interpretazioni giurisprudenziali discordanti in ordine al significato normativo della precedente disposizione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` costituzio- nale dell'art. unico della l. 9 maggio 1984, n. 118, quale norma di interpretazione autentica che, dichiarando applicabili i bene- fici combattentistici alle pensioni dell' a.g.o., avrebbe, in realta`, introdotto, con efficacia retroattiva, una norma nuova contrastante con l'opposto consolidato indirizzo giurispruden- ziale, incorrendo cosi` nel vizio di eccesso di potere legislati- vo). - v. S. nn. 118/1957, 36/1985, nonche` 187/1981.
La legge di interpretazione autentica non si distingue dalla legge innovativa con efficacia retroattiva, e non interferisce, di per se`, con la sfera riservata al potere giudiziario; pertanto - nel rispetto dei limiti posti dall'art. 25 Cost. o da altri specifici disposti costituzionali (ad esempio l'art. 3) - il legislatore puo` conferire efficacia retroattiva alle sue disposi- zioni mediante un'apposita norma, ovvero, indifferentemente, mediante l'autodefinizione di interpretazione autentica, della cui legittimita` non costituisce presupposto indispensabile l'esi- stenza di interpretazioni giurisprudenziali discordanti in ordine al significato normativo della precedente disposizione. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 104, comma primo, Cost. - della questione di legittimita` costituzio- nale dell'art. unico della l. 9 maggio 1984, n. 118, quale norma di interpretazione autentica che, dichiarando applicabili i bene- fici combattentistici alle pensioni dell' a.g.o., avrebbe, in realta`, introdotto, con efficacia retroattiva, una norma nuova contrastante con l'opposto consolidato indirizzo giurispruden- ziale, incorrendo cosi` nel vizio di eccesso di potere legislati- vo). - v. S. nn. 118/1957, 36/1985, nonche` 187/1981.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 101
co. 2
Costituzione
art. 104
co. 1
Altri parametri e norme interposte