Sentenza 123/1988 (ECLI:IT:COST:1988:123)
Massima numero 10315
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SPAGNOLI
Udienza Pubblica del
27/01/1988; Decisione del
27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Titolo
SENT. 123/88 M. ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DIPENDENTI - COMBATTENTI ED EQUIPARATI - BENEFICI - APPLICAZIONE AI TRATTAMENTI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - RETROATTIVA IMPOSIZIONE DEL RELATIVO ONERE AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336, ART. 4; LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 824, ART. 6; LEGGE 9 MAGGIO 1984, N. 118, ARTICOLO UNICO. - COST., ARTT. 3, 41, 53.
SENT. 123/88 M. ENTI PUBBLICI - ENTI PUBBLICI ECONOMICI - DIPENDENTI - COMBATTENTI ED EQUIPARATI - BENEFICI - APPLICAZIONE AI TRATTAMENTI A CARICO DELL'ASSICURAZIONE GENERALE OBBLIGATORIA - RETROATTIVA IMPOSIZIONE DEL RELATIVO ONERE AGLI ENTI PUBBLICI ECONOMICI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 24 MAGGIO 1970, N. 336, ART. 4; LEGGE 9 OTTOBRE 1971, N. 824, ART. 6; LEGGE 9 MAGGIO 1984, N. 118, ARTICOLO UNICO. - COST., ARTT. 3, 41, 53.
Testo
La normativa che impone, retroattivamente, agli enti pubblici economici, gli oneri per benefici combattentistici inerenti alle pensioni dell'a.g.o., non viola gli artt. 3, 42 e 53 Cost.. Infatti, ai fini del rispetto del principio di eguaglianza, la posizione di tali enti non e` assimilabile a quella degli impren- ditori privati e degli enti della finanza pubblica allargata, ne` rilevano differenze accidentali e di mero fatto, come quella tra enti pubblici economici che abbiano o meno alle proprie dipenden- ze ex-combattenti. Per altro verso, la legge tributaria puo` disporre retroattivamente se la capacita` contributiva permane al momento dell'imposizione del prelievo; e non e` dimostrato ne` puo` presumersi che, tra il momento cui la legge riferisce la nascita dell'obbligo di pagamento e quello dell'entrata in vigore della legge stessa, sia avvenuto un deterioramento della capacita` eco- nomica degli enti onerati. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri citati - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 4, l. 24 maggio 1970, n. 336, all'art. 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824, ed all'art. unico, l. 9 maggio 1984, n. 118). - v. S. nn. 92 e 189/1981; nn. 44/1966, 75/1969, 143/1982.
La normativa che impone, retroattivamente, agli enti pubblici economici, gli oneri per benefici combattentistici inerenti alle pensioni dell'a.g.o., non viola gli artt. 3, 42 e 53 Cost.. Infatti, ai fini del rispetto del principio di eguaglianza, la posizione di tali enti non e` assimilabile a quella degli impren- ditori privati e degli enti della finanza pubblica allargata, ne` rilevano differenze accidentali e di mero fatto, come quella tra enti pubblici economici che abbiano o meno alle proprie dipenden- ze ex-combattenti. Per altro verso, la legge tributaria puo` disporre retroattivamente se la capacita` contributiva permane al momento dell'imposizione del prelievo; e non e` dimostrato ne` puo` presumersi che, tra il momento cui la legge riferisce la nascita dell'obbligo di pagamento e quello dell'entrata in vigore della legge stessa, sia avvenuto un deterioramento della capacita` eco- nomica degli enti onerati. (Non fondatezza - in riferimento ai parametri citati - della questione di legittimita` costituzionale relativa all'art. 4, l. 24 maggio 1970, n. 336, all'art. 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824, ed all'art. unico, l. 9 maggio 1984, n. 118). - v. S. nn. 92 e 189/1981; nn. 44/1966, 75/1969, 143/1982.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 41
Costituzione
art. 53
Altri parametri e norme interposte