Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Procedimento pre-elettorale - Presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale - Condizioni - Sottoscrizione delle liste da un numero minimo di 1.500 elettori, ridotto alla metà nel caso di scioglimento anticipato della legislatura di oltre centoventi giorni - Esenzione da tale onere per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere all'inizio della legislatura - Inclusione dei partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali - Omessa previsione - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di elettorato passivo e dei principi di rappresentatività democratica e di libertà di voto, anche in via convenzionale - Carente motivazione sulla rilevanza - Inammissibilità delle questioni.
Sono dichiarate inammissibili, per carente motivazione sulla rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 Prot. add. CEDU dell'art. 18-bis, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, che stabilisce i soggetti esonerati dall'onere di raccogliere il numero minimo di sottoscrizioni da raccogliere per presentarsi alle elezioni per la Camera dei deputati, includendovi i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in entrambe le Camere, anziché i partiti o i gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere all'inizio della legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi elettorali. Nel caso di specie, i ricorrenti nel giudizio principale, nel momento in cui le censure vengono sollevate, sono direttamente soggetti al comma 1 del citato art. 18-bis (che stabilisce il numero delle sottoscrizioni da raccogliere), mentre non sono annoverabili - se non indirettamente - fra i destinatari del successivo comma 2. Il rimettente, inoltre, se non spiega le ragioni per cui - in "entrata", cioè al momento in cui le questioni vengono sollevate - la disposizione ora in esame sia applicabile ai ricorrenti, nulla dice nemmeno sulle ragioni per cui l'intervento sostitutivo richiesto garantirebbe ai ricorrenti - in "uscita", cioè dopo l'eventuale pronuncia di accoglimento - la ricercata "pienezza" del diritto di elettorato passivo: ciò che risulta anche contraddittorio rispetto alla natura stessa del giudizio da questi promosso, con conseguente e ulteriore insufficiente motivazione sull'interesse ad agire nel giudizio principale.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, il presupposto della rilevanza non si identifica necessariamente con l'utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare a seguito della decisione di accoglimento. (Precedenti citati: sentenze n. 254 del 2020, n. 253 del 2019, n. 174 del 2019 e n. 20 del 2018).
Non appartiene alla logica del giudizio incidentale di legittimità costituzionale la possibilità di sottoporre a censura disposizioni che compongono il contesto normativo in cui è collocata quella direttamente applicabile alla controversia.