Sentenza 126/1988 (ECLI:IT:COST:1988:126)
Massima numero 10320
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore CHELI
Udienza Pubblica del  27/01/1988;  Decisione del  27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
SENT. 126/88. LOCAZIONE - IMMOBILI ADIBITI AD ATTIVITA' COMMERCIALE ED ARTIGIANA - ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICA UTILITA' - PERDITA DELL'AVVIAMENTO - DIRITTO DEL CONDUTTORE A COMPENSO SULL'INDENNITA' DI ESPROPRIO - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - LEGGE 27 GENNAIO 1963 N. 19, ART. 6. - COST., ARTT. 42, COMMA TERZO, E 3.

Testo
In caso di espropriazione per p.u. di immobili urbani adibiti ad attivita` commerciale o artigiana, il diritto del conduttore al compenso per la perdita dell'avviamento puo` essere soddisfatto solo se e nella misura in cui il valore di avviamento determini un incremento dell'indennita` di esproprio spettante al locatore, dovendo, percio`, escludersi la possibilita` di decurtazione, a favore del conduttore, dell'indennita` di espropriazione correlata al valore del bene considerato nella sua consistenza materiale. Ne` vale invocare il raffronto con la speciale disciplina prevista (art. 17, L.n. 865 del 1971) per l'ipotesi di conduzione di terreni agricoli, che il legislatore ha inteso differenziare rispetto a quelle relative ad altre categorie di beni suscettibili di esproprio. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 42, comma terzo, e 3 Cost. - della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 6, L. 27 gennaio 1963 n. 19, interpretato nel senso che il diritto del conduttore al compenso per la perdita dell'avviamento possa essere fatto valere sull'indennita` corrisposta all'espropriato anche se a costui non derivi alcuna utilita` dall'avviamento stesso per effetto dell'intervenuta espropriazione).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 42  co. 3

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte