Sentenza 127/1988 (ECLI:IT:COST:1988:127)
Massima numero 10322
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore PESCATORE
Udienza Pubblica del
27/01/1988; Decisione del
27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
10321
Titolo
SENT. 127/88 B. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - BENI DEL DEMANIO MARITTIMO - UTILIZZAZIONE - AREE PORTUALI - USO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI PER L'APPRODO DI NAVI - CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI - POTERE IMPOSITIVO CONCERNENTE IL "DIRITTO DI APPRODO" - ASSENZA DI CRITERI DELIMITATIVI DELLA DISCREZIONALITA' DELL'ENTE PER QUANTO ATTIENE LA REMUNERAZIONE DEI SERVIZI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 11 GENNAIO 1974, N. 1 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 11 MARZO 1974, N. 46), ART. 4, LETT.F. - COST., ART. 23.
SENT. 127/88 B. DEMANIO E PATRIMONIO DELLO STATO - BENI DEL DEMANIO MARITTIMO - UTILIZZAZIONE - AREE PORTUALI - USO DELLE OPERE E DEGLI IMPIANTI PER L'APPRODO DI NAVI - CONSORZIO AUTONOMO DEL PORTO DI NAPOLI - POTERE IMPOSITIVO CONCERNENTE IL "DIRITTO DI APPRODO" - ASSENZA DI CRITERI DELIMITATIVI DELLA DISCREZIONALITA' DELL'ENTE PER QUANTO ATTIENE LA REMUNERAZIONE DEI SERVIZI - NON FONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 11 GENNAIO 1974, N. 1 (CONVERTITO CON MODIFICAZIONI IN LEGGE 11 MARZO 1974, N. 46), ART. 4, LETT.F. - COST., ART. 23.
Testo
Il "diritto" dovuto per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo di navi - la cui determinazione e` rimessa, per esigenze tecniche, al Consorzio autonomo per il porto di Napoli - e` configurato dalla legge secondo un criterio omogeneo ed obiettivo di apprezzamento della concreta utilizzazione del bene pubblico, ovvero della consistenza ed impiego effettivi delle strutture portuali; l'ente, pertanto, e` legittimato a definire in concreto l'apporto del bene demaniale all'operazione di approdo e, trattandosi dell'uso del bene demaniale, il concetto di "corrispettivo" viene a caratterizzarsi non come mera controprestazione, ma come risultato della valutazione del singolo servizio reso nel quadro globale dell'economicita` della gestione e dell'efficiente e produttivo impiego del bene stesso. Non mancano - nel sistema previsto - criteri delimitativi della discrezionalita` dell'ente, nella fissazione della misura della prestazione patrimoniale, che deve riferirsi ai costi complessivi di gestione dei servizi ed ai relativi investimenti, desumibili a loro volta dai bilanci consuntivi annuali dell'ente; e restando, in ogni caso, soggetti a sindacato giurisdizionale i criteri impositivi seguiti nella fase provvedimentale amministrativa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 lett. f del D.L. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 11 marzo 1974, n. 46, in riferimento all'art. 23 Cost.). - S.n. 27/1979.
Il "diritto" dovuto per l'uso delle opere e degli impianti per l'approdo di navi - la cui determinazione e` rimessa, per esigenze tecniche, al Consorzio autonomo per il porto di Napoli - e` configurato dalla legge secondo un criterio omogeneo ed obiettivo di apprezzamento della concreta utilizzazione del bene pubblico, ovvero della consistenza ed impiego effettivi delle strutture portuali; l'ente, pertanto, e` legittimato a definire in concreto l'apporto del bene demaniale all'operazione di approdo e, trattandosi dell'uso del bene demaniale, il concetto di "corrispettivo" viene a caratterizzarsi non come mera controprestazione, ma come risultato della valutazione del singolo servizio reso nel quadro globale dell'economicita` della gestione e dell'efficiente e produttivo impiego del bene stesso. Non mancano - nel sistema previsto - criteri delimitativi della discrezionalita` dell'ente, nella fissazione della misura della prestazione patrimoniale, che deve riferirsi ai costi complessivi di gestione dei servizi ed ai relativi investimenti, desumibili a loro volta dai bilanci consuntivi annuali dell'ente; e restando, in ogni caso, soggetti a sindacato giurisdizionale i criteri impositivi seguiti nella fase provvedimentale amministrativa. (Non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale dell'art. 4 lett. f del D.L. 11 gennaio 1974, n. 1, convertito con modificazioni nella Legge 11 marzo 1974, n. 46, in riferimento all'art. 23 Cost.). - S.n. 27/1979.
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 23
Altri parametri e norme interposte