Ordinanza 129/1988 (ECLI:IT:COST:1988:129)
Massima numero 10324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del  27/01/1988;  Decisione del  27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:  10325  10326


Titolo
ORD. 129/88 A. AUTOVEICOLI (TASSA SUGLI) - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE - PRESCRIZIONE - TERMINE - CONTRIBUENTE - PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO - ONERE DI CONSERVARE PER TRE ANNI LA RELATIVA RICEVUTA - UFFICI PERCETTORI - DISTRUZIONE DOPO DUE ANNI DELLA DOCUMENTAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 30 DICEMBRE 1982, N. 953 (CONVERTITO IN LEGGE 28 FEBBRAIO 1983, N. 53, ART. 5), CINQUANTUNESIMO COMMA. - COST., ART. 3.

Testo
La disposizione che, con riguardo alla tassa sugli autoveicoli, impone al contribuente l'onere di conservare per tre anni la ricevuta del pagamento effettuato e consente che gli uffici (percettori del tributo) distruggano, dopo solo due anni, la relativa documentazione, non da` luogo a disparita` di trattamento dei cittadini. In base al principio generale dell'ordinamento giuridico (art. 2697 cod.civ.), chi fa valere una pretesa o una eccezione in giudizio ha l'onere di fornire la relativa prova, al quale non puo` sottrarsi pretendendo che altri soggetti, compresa la pubblica amministrazione, sopperiscano alla sua negligenza conservando in sua vece la documentazione probatoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5, cinquatunesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53).

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Altri parametri e norme interposte