Ordinanza 129/1988 (ECLI:IT:COST:1988:129)
Massima numero 10324
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
27/01/1988; Decisione del
27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Titolo
ORD. 129/88 A. AUTOVEICOLI (TASSA SUGLI) - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE - PRESCRIZIONE - TERMINE - CONTRIBUENTE - PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO - ONERE DI CONSERVARE PER TRE ANNI LA RELATIVA RICEVUTA - UFFICI PERCETTORI - DISTRUZIONE DOPO DUE ANNI DELLA DOCUMENTAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 30 DICEMBRE 1982, N. 953 (CONVERTITO IN LEGGE 28 FEBBRAIO 1983, N. 53, ART. 5), CINQUANTUNESIMO COMMA. - COST., ART. 3.
ORD. 129/88 A. AUTOVEICOLI (TASSA SUGLI) - DIRITTO DELL'AMMINISTRAZIONE - PRESCRIZIONE - TERMINE - CONTRIBUENTE - PROVA DELL'AVVENUTO PAGAMENTO - ONERE DI CONSERVARE PER TRE ANNI LA RELATIVA RICEVUTA - UFFICI PERCETTORI - DISTRUZIONE DOPO DUE ANNI DELLA DOCUMENTAZIONE - MANIFESTA INFONDATEZZA DELLA QUESTIONE. - D.L. 30 DICEMBRE 1982, N. 953 (CONVERTITO IN LEGGE 28 FEBBRAIO 1983, N. 53, ART. 5), CINQUANTUNESIMO COMMA. - COST., ART. 3.
Testo
La disposizione che, con riguardo alla tassa sugli autoveicoli, impone al contribuente l'onere di conservare per tre anni la ricevuta del pagamento effettuato e consente che gli uffici (percettori del tributo) distruggano, dopo solo due anni, la relativa documentazione, non da` luogo a disparita` di trattamento dei cittadini. In base al principio generale dell'ordinamento giuridico (art. 2697 cod.civ.), chi fa valere una pretesa o una eccezione in giudizio ha l'onere di fornire la relativa prova, al quale non puo` sottrarsi pretendendo che altri soggetti, compresa la pubblica amministrazione, sopperiscano alla sua negligenza conservando in sua vece la documentazione probatoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5, cinquatunesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53).
La disposizione che, con riguardo alla tassa sugli autoveicoli, impone al contribuente l'onere di conservare per tre anni la ricevuta del pagamento effettuato e consente che gli uffici (percettori del tributo) distruggano, dopo solo due anni, la relativa documentazione, non da` luogo a disparita` di trattamento dei cittadini. In base al principio generale dell'ordinamento giuridico (art. 2697 cod.civ.), chi fa valere una pretesa o una eccezione in giudizio ha l'onere di fornire la relativa prova, al quale non puo` sottrarsi pretendendo che altri soggetti, compresa la pubblica amministrazione, sopperiscano alla sua negligenza conservando in sua vece la documentazione probatoria. (Manifesta infondatezza della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. - dell'art. 5, cinquatunesimo comma, del D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito in legge 28 febbraio 1983, n. 53).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Altri parametri e norme interposte