Ordinanza 131/1988 (ECLI:IT:COST:1988:131)
Massima numero 10329
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
27/01/1988; Decisione del
27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 131/88. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - VALORE DEGLI IMMOBILI - NUOVI CRITERI DI DETERMINAZIONE - INAPPLICABILITA' ALLE SUCCESSIONI ANTERIORI AL 1^ LUGLIO 1986 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - LEGGE 15 DICEMBRE 1986, N. 880, ART. 11. - COST., ARTT. 3, 53, 97.
ORD. 131/88. IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONI - VALORE DEGLI IMMOBILI - NUOVI CRITERI DI DETERMINAZIONE - INAPPLICABILITA' ALLE SUCCESSIONI ANTERIORI AL 1^ LUGLIO 1986 - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLE QUESTIONI. - LEGGE 15 DICEMBRE 1986, N. 880, ART. 11. - COST., ARTT. 3, 53, 97.
Testo
Rientra nella discrezionalita` del legislatore - tanto piu` ampia quando trattasi di dettare disposizioni transitorie - valutare in modo diverso lo stesso bene ai fini di imposizioni, quali quelle di registro e di successioni, aventi differenti presupposti e finalita`. In particolare, non introduce irragionevoli discriminazioni tra i contribuenti la disposta irretroattivita` dei nuovi criteri di valutazione degli immobili, per le successioni aperte anteriormente al 1^ luglio 1986, quando si stabilisca, con una norma di favore per i contribuenti, che, per le stesse successioni, il valore dell'immobile, purche` non vi sia accertamento definitivo, potra` essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento dell'accertato. Ne` vale, inoltre, il raffronto con l'art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (concernente l'imposta di registro), in quanto gli uffici finanziari non hanno l'obbligo di tener conto, in ogni caso e automaticamente, dei trasferimenti avvenuti nel triennio anteriore all'atto tassato , bensi` possono discrezionalmente valutare il bene trasferito, avendo riguardo "ad ogni altro elemento". (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. - dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880). - S. n. 171/1985
Rientra nella discrezionalita` del legislatore - tanto piu` ampia quando trattasi di dettare disposizioni transitorie - valutare in modo diverso lo stesso bene ai fini di imposizioni, quali quelle di registro e di successioni, aventi differenti presupposti e finalita`. In particolare, non introduce irragionevoli discriminazioni tra i contribuenti la disposta irretroattivita` dei nuovi criteri di valutazione degli immobili, per le successioni aperte anteriormente al 1^ luglio 1986, quando si stabilisca, con una norma di favore per i contribuenti, che, per le stesse successioni, il valore dell'immobile, purche` non vi sia accertamento definitivo, potra` essere determinato per adesione con una riduzione pari al 30 per cento dell'accertato. Ne` vale, inoltre, il raffronto con l'art. 51 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (concernente l'imposta di registro), in quanto gli uffici finanziari non hanno l'obbligo di tener conto, in ogni caso e automaticamente, dei trasferimenti avvenuti nel triennio anteriore all'atto tassato , bensi` possono discrezionalmente valutare il bene trasferito, avendo riguardo "ad ogni altro elemento". (Manifesta inammissibilita` delle questioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 53 e 97 Cost. - dell'art. 11 della legge 17 dicembre 1986, n. 880). - S. n. 171/1985
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 53
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte