Sentenza 48/2021 (ECLI:IT:COST:2021:48)
Massima numero 43720
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente CORAGGIO  - Redattore ZANON
Udienza Pubblica del  24/02/2021;  Decisione del  24/02/2021
Deposito del 26/03/2021; Pubblicazione in G. U. 31/03/2021
Massime associate alla pronuncia:  43716  43717  43718  43719  43721


Titolo
Prospettazione della questione incidentale - Richiesta di sentenza additiva non a rime obbligate (nella specie: in materia elettorale) - Assenza di preclusività - Ammissibilità della questione - Rigetto di eccezione preliminare.

Testo
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, non è accolta l'eccezione d'inammissibilità, perché sarebbe richiesta una pronuncia di sentenza additiva a contenuto non costituzionalmente obbligato, in ragione del carattere eminentemente discrezionale di ogni scelta legislativa in materia elettorale, compresa quella in discussione. A fronte di un'eccezione d'inammissibilità fondata sulla pluralità di scelte alternative possibili, rimesse alla discrezionalità legislativa, l'assenza di una soluzione a rime obbligate non è preclusiva di per sé sola dell'esame nel merito delle censure. (Precedenti citati: sentenze n. 252 del 2020, n. 152 del 2020, n. 222 del 2018, n. 179 del 2017 e n. 236 del 2016).

Atti oggetto del giudizio

decreto del Presidente della Repubblica  30/03/1957  n. 361  art. 18  co. 1

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte