Ordinanza 132/1988 (ECLI:IT:COST:1988:132)
Massima numero 10330
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore GRECO
Udienza Pubblica del
27/01/1988; Decisione del
27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 132/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - RITENUTE SU INTERESSI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI - OMESSO E RITARDATO VERSAMENTO - SANZIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ART. 92. - COST., ARTT. 3, 76, 77.
ORD. 132/88. TRIBUTI IN GENERE - IMPOSTE DIRETTE - RITENUTE SU INTERESSI DI DEPOSITI E CONTI CORRENTI - OMESSO E RITARDATO VERSAMENTO - SANZIONI - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ART. 92. - COST., ARTT. 3, 76, 77.
Testo
La introduzione di un'ulteriore differenziazione - ai fini della determinazione della soprattassa - tra il ritardo oltre tre giorni e la omissione nel versamento all'esattoria di ritenute I.R.PE.F. su interessi di depositi e conti correnti, non puo` essere richiesta alla Corte costituzionale, in quanto la disciplina della materia e` rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono. (Manifesta inammissibilita` delle que- stioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. in relazione all'art. 10, n. 11 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che parifica, ai fini dell'applicazione della soprattassa, l'omissione e il ritardo, oltre i tre giorni dalla scadenza, nel versamento all'esattoria delle ritenute I.R.PE.F. su interessi di depositi e conto correnti).
La introduzione di un'ulteriore differenziazione - ai fini della determinazione della soprattassa - tra il ritardo oltre tre giorni e la omissione nel versamento all'esattoria di ritenute I.R.PE.F. su interessi di depositi e conti correnti, non puo` essere richiesta alla Corte costituzionale, in quanto la disciplina della materia e` rimessa alle scelte discrezionali del legislatore, essendo evidentemente necessario stabilire pur sempre un limite di tempo massimo oltre il quale ritardo ed omissione si equivalgono. (Manifesta inammissibilita` delle que- stioni di legittimita` costituzionale - sollevate in riferimento agli artt. 3, 76 e 77 Cost. in relazione all'art. 10, n. 11 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 92 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 che parifica, ai fini dell'applicazione della soprattassa, l'omissione e il ritardo, oltre i tre giorni dalla scadenza, nel versamento all'esattoria delle ritenute I.R.PE.F. su interessi di depositi e conto correnti).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 76
Costituzione
art. 77
Altri parametri e norme interposte