Elezioni - Elezione della Camera dei deputati - Procedimento pre-elettorale - Presentazione delle liste dei candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale - Condizioni - Sottoscrizione delle liste da un numero minimo di 1.500 elettori, ridotto alla metà nel caso di scioglimento anticipato della legislatura di oltre centoventi giorni, anziché da tali numeri ridotti a un quarto - Denunciata irragionevolezza, violazione del diritto di elettorato passivo e dei principi di rappresentatività democratica e di libertà di voto, anche in via convenzionale - Insussistenza - Non fondatezza delle questioni.
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 18-bis, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, sollevate dal Tribunale di Roma in riferimento agli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, 51, primo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU, nella parte in cui prevede, per la dichiarazione di presentazione delle liste di candidati per l'attribuzione dei seggi nel collegio plurinominale, la sottoscrizione di almeno 1.500 elettori (la metà in caso di scioglimento anticipato superiore ai centoventi giorni rispetto alla scadenza naturale delle Camere), anziché di tali numeri ridotti a un quarto. La pur analitica indagine comparativa del rimettente tra le varie normative succedutisi in materia non consente di dimostrare che la disciplina vigente sia la più restrittiva per i soggetti non esonerati dall'obbligo di raccolta delle sottoscrizioni, giungendo oltretutto a superare la soglia della irragionevolezza manifesta, considerando anche le numerose variabili da considerare, ciò che rende non solo incerto, ma anche fallace il confronto fra discipline lontane nel tempo e nell'ispirazione; nonché tenendo conto dell'ampia discrezionalità attribuita al legislatore in materia elettorale, in considerazione dell'interesse costituzionale al regolare svolgimento delle competizioni elettorali assicurato dalla disciplina in esame. Caduta questa censura, seguono la medesima sorte quelle proposte per asserita lesione del libero esercizio del diritto di voto e del principio democratico di rappresentatività popolare, tutte dipendenti dalla prima. Infine, non sussiste nemmeno la violazione dell'art. 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 3 Prot. addiz. CEDU, poiché la Corte EDU muove dal dichiarato presupposto che al legislatore nazionale deve essere riconosciuto il potere di disciplinare il diritto di presentarsi alle elezioni, circondandolo di cautele rigorose, anche più stringenti di quelle predisposte per il diritto di elettorato attivo, purché tali restrizioni perseguano un fine legittimo, compatibile con il principio del primato della legge e con gli obbiettivi generali della Convenzione. (Precedente citato: sentenza n. 35 del 2021).
L'onere della raccolta di un numero minimo di sottoscrizioni per la presentazione delle liste di candidati è finalizzato alla genuinità della competizione elettorale e alla serietà delle candidature, il cui bene finale tutelato è intimamente connesso al principio democratico della rappresentatività popolare: trattandosi di assicurare il regolare svolgimento delle operazioni elettorali ed il libero ed efficace esercizio del diritto di voto. (Precedenti citati: sentenze n. 394 del 2006, n. 84 del 1997, n. 83 del 1992 e n. 45 del 1967).