Ordinanza 141/1988 (ECLI:IT:COST:1988:141)
Massima numero 10340
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del
27/01/1988; Decisione del
27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
ORD. 141/88. REGISTRO (IMPOSTA DI) - SOCIETA' - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - TASSAZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 634, ART. 4, LETT. E), TARIFFA ALL. A). - COST., ART. 76.
ORD. 141/88. REGISTRO (IMPOSTA DI) - SOCIETA' - EMISSIONE DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI - TASSAZIONE - RESTITUZIONE DEGLI ATTI AL GIUDICE RIMETTENTE. - D.P.R. 26 OTTOBRE 1972, N. 634, ART. 4, LETT. E), TARIFFA ALL. A). - COST., ART. 76.
Testo
Spetta al giudice a quo , cui pertanto vanno restituiti gli atti, procedere al riesame della rilevanza della questione sollevata alla stregua della normativa sopravvenuta nelle more del giudizio di costituzionalita`. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 7 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 4, lett. e, della tariffa allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 che sottoponeva all'imposta di registro l'emissione di obbligazioni. Lo jus superveniens e` costituito dal testo unico sull'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 il quale, in osservanza della direttiva comunitaria cui fa rinvio l'art. 7 della citata legge di delega, ha eliminato la tassazione dell'e- missione di obbligazioni, con effetto anche per gli atti anterio- ri se vi e` controversia pendente alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R., ossia dal 1^ luglio 1986).
Spetta al giudice a quo , cui pertanto vanno restituiti gli atti, procedere al riesame della rilevanza della questione sollevata alla stregua della normativa sopravvenuta nelle more del giudizio di costituzionalita`. (Restituzione degli atti relativi alla questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 76 Cost., in relazione all'art. 7 della legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825 - dell'art. 4, lett. e, della tariffa allegato A al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 che sottoponeva all'imposta di registro l'emissione di obbligazioni. Lo jus superveniens e` costituito dal testo unico sull'imposta di registro approvato con D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 il quale, in osservanza della direttiva comunitaria cui fa rinvio l'art. 7 della citata legge di delega, ha eliminato la tassazione dell'e- missione di obbligazioni, con effetto anche per gli atti anterio- ri se vi e` controversia pendente alla data di entrata in vigore dello stesso D.P.R., ossia dal 1^ luglio 1986).
Atti oggetto del giudizio
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 76
Altri parametri e norme interposte