Ordinanza 142/1988 (ECLI:IT:COST:1988:142)
Massima numero 10341
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SAJA  - Redattore SAJA
Udienza Pubblica del  27/01/1988;  Decisione del  27/01/1988
Deposito del 02/02/1988; Pubblicazione in G. U. 17/02/1988
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
ORD. 142/88. TRIBUTI IN GENERE - GIUDIZIO TRIBUTARIO PENDENTE - RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - SOSPENSIONE - ATTRIBUZIONE DEL RELATIVO POTERE ALL'INTENDENZA DI FINANZA - MANIFESTA INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE. - D.P.R. 29 SETTEMBRE 1973, N. 602, ARTT. 15, 39, 53, 54. - COST., ARTT. 24, 113.

Testo
La questione di legittimita` costituzionale sollevata nel corso di un procedimento ex art. 700 cod. proc. civ. dopo l'emanazione da parte del pretore dei provvedimenti d'urgenza va dichiarata manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza essendo il giudizio a quo gia` esaurito. (Manifesta inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - sollevata in riferimen- to agli artt. 24 e 113 Cost. - degli artt. 15, 39 ,53 e 54 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 i quali, disponendo che, in pendenza del giudizio tributario di primo grado,venga iscritto nei ruoli un terzo del tributo corrispondente all'imponibile accertato dall'ufficio e, attribuendo soltanto all'intendente di finanza il potere di sospendere la riscossione, escludono un analogo potere dell'autorita` giudiziaria). - cfr. O. nn. 252/1985, 68/1986, 428/1987.

Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 113

Altri parametri e norme interposte